Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
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dovrebbero piuttosto essere risolte attraverso il diritto in materia di appalti pubblici o i contratti di diritto privato, conclusi sulla base del diritto in materia di appalti pubblici,
finalizzati all’assegnazione dei relativi mandati a persone di diritto privato.
digitalswitzerland chiede quindi di cancellare le persone di diritto privato dal campo di applicazione dell’articolo 2 capoverso 2.
La formulazione del capoverso 2 è ritenuta da CORSTAT infelice e non coerente
all’interno dell’intero documento: nei fatti i Cantoni sarebbero interessati soltanto dagli articoli 12-14. Tuttavia dagli articoli 12 e 13 si evince che per loro è rilevante l’intero testo di legge.
Alcan Holdings fa notare che l’articolo 2 capoverso 2 in combinato disposto con gli articoli 12 e 13 AP-LMeCA sollevano la questione fondamentale dell’ammissibilità e dei limiti entro i quali sia eventualmente concesso di interferire nell’autonomia dei Cantoni e dei Comuni garantita dalla Costituzione. Dal loro punto di vista la competenza primaria dei Cantoni nell’implementazione delle misure derivanti dalla LMeCA dovrebbe essere mantenuta.
Secondo CCC-CH dovrebbe essere sottolineato in modo chiaro che la legge non si applica soltanto alle unità amministrative (decentralizzate), ma anche ai soggetti terzi (privati) che realizzano per conto delle autorità progetti per il Governo elettronico. In questo modo si andrebbe a rimarcare che questi soggetti terzi (privati), che forniscono servizi con la benedizione delle autorità, devono sottostare alle disposizioni di questa legge. Di conseguenza tra le condizioni contrattuali e/o al momento dell’acquisto deve essere esplicitato l’obbligo di conformità a questa legge.
• Suggerimenti e osservazioni relativi all’articolo 2 capoverso 3
Data la sua indipendenza istituzionale dal Consiglio federale e dall’Amministrazione federale, il MPC propone di essere inserito nell’articolo 2 capoverso 3 insieme ai Servizi del Parlamento e ai tribunali della Confederazione. A titolo esemplificativo viene riportato l’esempio dell’articolo 4 capoverso 1 della LAPub riveduta4, nel quale oltre alle autorità giudiziarie della Confederazione e ai Servizi del Parlamento viene menzionato anche il MPC, in quanto non rientra nell’Amministrazione federale centrale e decentralizzata.
Il Cantone ZG fa notare che la Confederazione – anche se i Servizi del Parlamento, i tribunali, l’Assemblea federale e i tribunali della Confederazione non rientrano nel campo di applicazione della legge – è comunque tenuta a garantire che in futuro non vi siano discontinuità dei sistemi di trasmissione o problemi di interfaccia tra i servizi delle autorità elettronici e altre piattaforme. Questo vale in modo particolare per la piattaforma prevista per le relazioni giuridiche e commerciali elettroniche («E-Justice») e per il progetto collegato «Justitia 4.0» dei tribunali della Confederazione.
• Osservazione relativa all’articolo 2 capoverso 4
Secondo la Ligue vaudoise la riserva «... salvo disposizioni contrarie di altri atti
normativi» complicherebbe l’applicazione della legge. In base a questa formulazione,
infatti, qualsiasi legge, forse persino un’ordinanza cantonale concreta, potrebbe
consentire una deroga alla legge.
4 Legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1)