Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
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In fase di consultazione il principio che sancisce la possibilità che la Confederazione assuma delle partecipazioni è stato accolto con largo favore. In totale 13 partecipanti alla consultazione hanno espressamente approvato questa disposizione. Altri invece hanno avanzato delle proposte di modifica solo marginali. Non ci sono stati pareri contrari.
❖ Approvazione dell’articolo 6
La CdC, 7 Cantoni (AG, SO, VS, TI, FR, GE, SG), la CSI, l’ACS, eOperations Svizzera SA,
privatim e la Swico si sono espressi a favore della base legale che consente le partecipazioni della Confederazione nel settore del Governo elettronico, soprattutto in considerazione
dell’auspicata partecipazione della Confederazione a eOperations Svizzera SA. A tale riguardo la CdC aggiunge che sarebbe auspicabile che la partecipazione della Confederazione fosse sancita quanto prima a livello formale, soprattutto nell’ottica del progetto ADS. Nel caso la partecipazione subisse ritardi, potrebbe infatti continuare a sussistere il rischio di ostacoli di tipo giuridico alla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni e i Comuni.
❖ Approvazione parziale dell’articolo 6
• Proposte di modifica e osservazioni relative all’articolo 6
Digitale Ökonomie propone di aggiungere la frase:
«Anche tali organizzazioni sono soggette alle disposizioni degli articoli da 10 a 14.»
Dal momento in cui la Confederazione può assumere delle partecipazioni all’interno di organizzazioni, è giusto che anche queste ultime rispettino i principi sanciti dalla presente legge.
L’USAM obietta che la partecipazione della Confederazione al capitale sarebbe un aiuto finanziario dal punto di vista giuridico. Di conseguenza l’articolo 6 capoverso 1 LMeCA sarebbe una disposizione sul sostegno finanziario. Le spese sostenute non sarebbero quindi subordinate al freno alle spese, a meno che non vengano sostenute nuove spese una tantum di importo superiore a 20 milioni di franchi o nuove spese periodiche di importo superiore a 2 milioni di franchi. Dal momento che la legge mira all’efficienza in ambito amministrativo, le spese non dovrebbero aumentare o essere ricorrenti, in modo da non dover essere subordinate al freno alle spese. Nel presente articolo, inoltre, si parla di «organizzazioni», ma sarebbe opportuno specificare cosa si intende esattamente per organizzazione.
La CdC e il Cantone FR fanno poi presente che in base ai principi sanciti all’articolo 4 bisognerebbe prestare attenzione affinché nessuno degli enti pubblici partecipanti
detenga una quota di maggioranza di eOperations Svizzera SA. L’eventuale assunzione di una posizione dominante sul mercato da parte della Confederazione (o di un altro ente di diritto pubblico) sarebbe infatti incompatibile con il principio del coordinamento tra Confederazione e Cantoni (art. 4 cpv. 2 AP-LMeCA).
3.3.3.9 Articolo 7 Assunzione di costi attinenti a convenzioni e organizzazioni
La Confederazione partecipa soltanto a convenzioni e organizzazioni di cui le parti si assumono i costi in misura proporzionale all’utilizzo che fanno delle rispettive prestazioni.
In merito a questa disposizione di legge soltanto 2 partecipanti alla consultazione si sono espressi concretamente avanzando le seguenti proposte di modifica.