Rapporto sui risultati
Consultazione 2020/72: Legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici nell'amministrazione per l'adempimento dei compiti delle autorità · 68 pagine
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Secondo il Cantone ZH il principio dell’assunzione proporzionale dei costi è importante ma non è fondamentale che sia sancito in forma scritta. Questo perché potrebbero crearsi situazioni in cui per la Confederazione la partecipazione di un soggetto terzo è talmente importante che, per favorirla, decida di sostenere una quota dei costi decisamente
maggiore in proporzione. Il Cantone ZH chiede quindi che l’articolo 7 sia così formulato: «La Confederazione partecipa soltanto in via prioritaria a convenzioni e organizzazioni di cui le parti si assumono i costi in misura proporzionale all’utilizzo che fanno delle rispettive prestazioni.»
La FER ritiene che il termine «organizzazioni» non sia chiaro e propone di sostituirlo con «partecipazioni».
3.3.3.10Articolo 8 Aiuti finanziari
1 Se è utile per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale, la Confederazione può versare aiuti finanziari a favore di misure destinate all’attuazione tecnica e organizzativa della collaborazione nel settore del Governo elettronico. Nei limiti dei crediti stanziati, può versare gli aiuti finanziari: a. ai Cantoni; b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’Amministrazione federale o di quella cantonale incaricate dalla Confederazione o dai Cantoni dell’esecuzione del diritto federale; c. ad altre organizzazioni con le quali la Confederazione conclude convenzioni di cui all’articolo 5 o nelle quali la Confederazione assume partecipazioni secondo l’articolo 5 o 6.
2 Con i beneficiari di aiuti finanziari l’autorità competente conclude contratti di diritto pubblico che definiscono segnatamente l’importo degli aiuti finanziari da concedere, il tipo di contributi nonché i requisiti che il beneficiario deve soddisfare e le prestazioni che questi deve fornire. Gli aiuti finanziari destinati ai Cantoni possono essere disciplinati negli accordi di programma.
Anche in merito agli aiuti finanziari previsti dalla legge pochi partecipanti alla consultazione (8)
hanno inviato un parere.
❖ Approvazione dell’articolo 8
L’associazione eGov-Schweiz ritiene che la disposizione proposta sia adeguata. Attraverso
l’articolo sugli aiuti finanziari la Confederazione ha anche più possibilità di partecipare al
finanziamento delle infrastrutture di base, in particolare per lo sviluppo. Tuttavia è necessario garantire un impiego prudente e attento di questi aiuti finanziari ed evitare che provochino una distorsione della concorrenza.
❖ Approvazione parziale dell’articolo 8 • Proposte di modifica e osservazioni relative all’articolo 8
La Confederazione può fornire aiuti finanziari se sono necessari per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale. Secondo la CdC, per quanto riguarda i servizi di base,
potrebbe essere difficile dimostrare regolarmente in modo rigoroso l’effettiva necessità per l’esecuzione del diritto. Per quanto riguarda gli aiuti finanziari, quindi, la CdC ritiene che dovrebbe essere scelta una formulazione più ampia del capoverso 1:
«Se è utile serve per l’esecuzione uniforme e corretta del diritto federale, ...»