Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di intervento e obiettivi
Il 17 dicembre 2021 il Parlamento ha approvato la modifica della legge del 22 giugno 20061 sugli investimenti collettivi (LICol) finalizzata all’introduzione del «Limited Qualified Investor Fund» (L-QIF). Con questa nuova categoria di fondi si intende offrire a investitori qualificati un’alternativa svizzera a prodotti esteri esistenti di analoga tipologia e rafforzare così la competitività della piazza svizzera dei fondi di investimento. Il L-QIF contribuirà inoltre a promuovere la capacità innovativa. Tuttavia, per gli investitori esteri il L-QIF non sarà molto interessante, dal momento che gli svantaggi per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri dovuti alle difficoltà di accesso al mercato dell’Unione europea (UE) e all’imposta preventiva persisteranno anche in questo caso. Il potenziale macroeconomico del L-QIF è pertanto attualmente limitato.
La caratteristica principale del L-QIF è che non richiede né l’autorizzazione né l’approvazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e quindi può essere introdotto sul mercato in tempi più rapidi e a costi più contenuti rispetto agli investimenti collettivi di capitali sottoposti a vigilanza. Nell’ambito degli investimenti alternativi e delle forme di investimenti collettivi di capitale organizzate secondo il diritto societario questa particolarità potrebbe essere un vantaggio. Inoltre per il L-QIF vigono prescrizioni di investimento specifiche relativamente liberali che non da ultimo contribuiscono a lanciare nuovi prodotti e promuovere così la capacità di innovazione.
Per compensare la mancata autorizzazione e approvazione nonché vigilanza da parte della FINMA e tenere in adeguata considerazione la protezione degli investitori, il L-QIF è accessibile solo a investitori qualificati, nei cui confronti si applicano rigidi requisiti di trasparenza ad esempio per quanto riguarda la politica di investimento del L-QIF. Benché la LICol non preveda requisiti specifici riguardo ai possibili investimenti e alla ripartizione dei rischi, essi devono però essere esposti nei documenti del fondo. Inoltre il L-QIF deve essere amministrato da specifici istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA, cui compete la responsabilità di assicurarsi che siano rispettati gli obblighi di legge applicabili al L-QIF e che, in caso di gravi irregolarità nell’amministrazione del L-QIF, gli istituti interessati si espongono a provvedimenti fondati sulla legislazione in materia di vigilanza. Il L-QIF è assoggettato alla LICol. Sono applicabili anche altre leggi concernenti gli investimenti collettivi di capitale, in particolare la legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro (LRD). Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) tiene un elenco accessibile al pubblico di tutti i L-QIF. Sul L-QIF vengono inoltre rilevati dati statistici.
Nel quadro della modifica di legge è stata altresì introdotta espressamente nella LICol una disposizione sulla liquidità e le disposizioni sulla società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) sono state allineate alla prassi in uso in due diversi punti. Inoltre sono stati precisati molteplici aspetti della legge del 15 giugno 20183 sui servizi finanziari (LSerFi).
Con la presente modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi del 22 novembre 20064 (OICol) vengono create le disposizioni esecutive relative al L-QIF. La revisione dell’OICol è altresì l’occasione per modificare vari altri punti sia di questa sia di altre ordinanze, in particolare l’ordinanza del 6 novembre 20195 sugli istituti finanziari (OIsFi).