Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
Riguardo agli «Exchange Traded Fund» (ETF), nel periodo da aprile a luglio 2022 la IOSCO ha effettuato una consultazione sulle buone pratiche14 che conferma gli orientamenti esistenti della IOSCO formulati nel 201315 per la regolamentazione degli ETF. Gli orientamenti della IOSCO del 2013 contengono 15 principi con prescrizioni per la regolamentazione degli ETF e pongono l’accento sugli obblighi di comunicazione e sulla struttura degli ETF.
Con le nuove disposizioni concernenti la liquidità e gli ETF proposte nell’OICol, che tengono in considerazione la regolamentazione europea, vengono in particolare ancorate a livello di ordinanza le summenzionate raccomandazioni della IOSCO relative alla gestione del rischio di liquidità e agli orientamenti in materia di ETF.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 L-QIF
Con la presente modifica dell’OICol vengono create le disposizioni esecutive relative al L-QIF. Il principio da cui si deve partire è che le prescrizioni contenute nell’OICol sono sostanzialmente valide anche per il L-QIF. Sono escluse le disposizioni sull’autorizzazione e sull’approvazione nonché sull’attività di vigilanza della FINMA, le prescrizioni di investimento come pure le disposizioni concernenti la modifica del contratto del fondo e il cambiamento di banca depositaria. Va altresì segnalato che l’ordinanza FINMA del 27 agosto 201416 sugli investimenti collettivi (OICol-FINMA) non è direttamente applicabile al L-QIF, ma solo nella misura in cui lo prevede l’OICol. Ciò vale anche per l’autodisciplina dell’organizzazione settoriale riconosciuta dalla FINMA come standard minimo, posto che questa sia dichiarata totalmente applicabile per analogia nell’OICol. Al L-QIF sono applicabili, nella forma attualmente in vigore, sia l’OICol-FINMA sia le norme di autodisciplina riconosciute come standard minimo. In caso di modifiche, il Consiglio federale esaminerà nuovamente se applicarle anche al L-QIF adeguando eventualmente l’OICol.
Nell’OICol vengono create prescrizioni speciali per il L-QIF segnatamente nei seguenti settori.
Prescrizioni di investimento: in attuazione della competenza legislativa ancorata nella
LICol, nell’OICol sono definite le limitazioni e le tecniche di investimento per il L-QIF che, come già prospettato nel messaggio, hanno un’impostazione liberale in linea con la regolamentazione del fondo lussemburghese «Reserved Alternative Investment Fund» (RAIF) e in considerazione del fatto che il L-QIF è accessibile solo agli investitori qualificati. Concretamente, per i L-QIF che rivestono la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della società di investimento a capitale variabile (SICAV) sono dichiarate applicabili le stesse prescrizioni che si applicano agli altri fondi per investimenti alternativi (incluse le disposizioni a livello di OICol-FINMA). Per i L-QIF che rivestono la forma della SAcCol, l’OICol non prevede alcuna limitazione né tecnica di investimento specifica, analogamente alla regolamentazione nel settore sottoposto a vigilanza.
Ai L-QIF che rivestono la forma del fondo contrattuale di investimento o della SICAV e che effettuano investimenti immobiliari si applicano ulteriori specifiche limitazioni di investimento data la natura particolare di tali investimenti. Ad esempio gli immobili possono essere costituiti in pegno in misura minore rispetto ad altri investimenti. Inoltre si applicano disposizioni specifiche sulla trasparenza, ad esempio per quanto concerne la ripartizione dei rischi o la comproprietà.
14Cfr. IOSCO, Exchange Traded Funds – Good Practices for Consideration, Consultation Report, aprile 2022.
15IOSCO, Principles for the Regulation of Exchange Traded Funds, Final Report, giugno 2013