Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine

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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi

1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta

Per quanto riguarda le alternative esaminate e le soluzioni scelte in merito al L-QIF si rimanda alle considerazioni esposte nel messaggio.6 In questa sede si vuole piuttosto ricordare ancora una volta che il L-QIF rappresenta una moderata deregolamentazione che tiene in adeguata considerazione sia gli obiettivi di promozione della capacità innovativa della piazza svizzera dei fondi di investimento e di rafforzamento della competitività sia la protezione degli investitori.

Per ulteriori considerazioni, in particolare sulle modifiche dell’OICol che non riguardano il L-QIF, si rimanda alle spiegazioni di cui al numero 4.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto di legge concernente il L-QIF è stato annunciato nel messaggio del 29 gennaio 2020 sul programma di legislatura 2019–2023 (allegato 1, obiettivo 3). È conforme agli obiettivi per il 2020 del Consiglio federale (obiettivo 2) e in linea con la politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari dell’ottobre 2016.7

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

2.1 L-QIF

Come spiegato nel messaggio, con il L-QIF la Svizzera crea una categoria di fondi che negli altri Paesi europei, in particolare in Lussemburgo, esiste già, anche se in configurazioni diverse, da quando è stata data attuazione all’AIMFD8. Si deve quindi presumere che il L-QIF non tocchi l’equivalenza della regolamentazione svizzera con l’AIFMD. Il messaggio contiene inoltre un’analisi di diritto comparato su prodotti esteri simili al L-QIF disponibili in Lussemburgo, Malta, Irlanda e Francia. Le disposizioni esecutive contenute nell’OICol non influiscono in alcun modo sulle considerazioni fatte nel messaggio, motivo per cui in questa sede vi può essere fatto riferimento. Per quanto riguarda le considerazioni in merito alla revisione dell’AIFMD che nel frattempo è stata avviata si rimanda al numero Fehler! Verweisquelle

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2.2 Ulteriori adeguamenti

2.2.1 Modifica della direttiva dell’UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD)

L’AIFMD è stata adottata nel 2011, in seguito alla crisi finanziaria. Allo scopo di contribuire alla stabilità e all’integrità dei mercati finanziari, questa direttiva disciplina la gestione dei rischi nonché la trasparenza e la tutela degli investitori nel settore dei fondi d’investimento alternativi.

6 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2020 concernente la modifica della legge sugli investimenti collettivi («Limited Qualified Investor Fund», L-QIF), FF 2020 6011, in particolare 6018.

7 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2020 concernente la modifica della legge sugli investimenti collettivi («Limited Qualified Investor Fund», L-QIF), FF 2020 6011, in particolare 6018.

8 Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, GU L 174/1, dell’1.7.2011, pag. 1 (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD).