Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
Sempre in attuazione della competenza legislativa ancorata nella LICol, per i L-QIF che effettuano investimenti immobiliari l’OICol disciplina anche le esigenze poste ai periti incaricati delle stime e le eccezioni al divieto di assunzione e di cessione. La normativa si rifà a quella valida per i fondi immobiliari e le SAcCol sottoposte a vigilanza.
Trasparenza, notifica e statistica: l’OICol concretizza le disposizioni legali sulla traspa-
renza nei confronti degli investitori, sulla notifica al DFF dell’assunzione dell’amministrazione di un L-QIF o della rinuncia alla stessa nonché sul rilevamento di dati per scopi statistici. Sostanzialmente i dati che devono essere rilevati sono gli stessi che già oggi vengono acquisiti nel quadro della statistica relativa agli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza. Resta da osservare che, come nel caso degli investimenti collettivi di capitale esteri, riguardo ai L-QIF, anche la FINMA può rilevare dati per scopi statistici presso coloro che sono assoggettati alla sua vigilanza.
Contabilità, valutazione, rendiconto e obbligo di pubblicazione: per la contabilità, la
valutazione, il rendiconto e l’obbligo di pubblicazione di un L-QIF si rimanda fondamentalmente per analogia alle corrispondenti prescrizioni dell’OICol-FINMA.
Verifica: in attuazione della competenza legislativa ancorata nella LICol, nell’OICol sono
altresì disciplinati i dettagli concernenti la verifica del L-QIF. Al riguardo sono previste sia una verifica dei conti annuali sia una cosiddetta verifica complementare. La verifica dei conti annuali viene fatta seguendo le stesse prescrizioni cui devono attenersi gli investimenti collettivi di capitale sottoposti a vigilanza. Nel corso della verifica complementare si esaminano altre prescrizioni importanti per il L-QIF, in particolare si verifica se sono soddisfatti i criteri della definizione di L-QIF. Se così non fosse o qualora venissero riscontrate altre irregolarità significative, queste vengono incluse come contestazioni nel rapporto di audit sulla verifica prudenziale dell’istituto cui compete l’amministrazione del L-QIF e in questo modo portate a conoscenza della FINMA.
Con riferimento al L-QIF, oltre all’OICol vengono modificate varie altre ordinanze, segnatamente quelle nell’ambito della previdenza professionale. In alcuni casi vengono espressamente definite le condizioni che permettono a un istituto di previdenza professionale di investire in un L-QIF o di istituire un fondo a investitore unico L-QIF. Per contro, il trattamento del L-QIF nell’ambito del patrimonio vincolato delle assicurazioni non è disciplinato nell’OICol bensì nel quadro della contestuale revisione dell’ordinanza del 9 novembre 200517 sulla sorveglianza (OS). Questo perché in tale occasione è prevista anche una sostanziale rielaborazione delle disposizioni concernenti il patrimonio vincolato delle assicurazioni.
3.2 Ulteriori adeguamenti
La revisione dell’OICol rappresenta anche l’occasione per introdurre delle modifiche in particolare nei seguenti settori:
Definizione di investimento collettivo di capitale: la condizione necessaria per un inve-
stimento collettivo di capitale è la presenza di almeno due investitori indipendenti tra loro. Questa regola viene ora ulteriormente precisata stabilendo che gli investitori non sono considerati indipendenti se tra loro esiste un legame familiare. In questo modo viene codificata la prassi attualmente adottata dalla FINMA e aumentata la certezza del diritto. Inoltre alle direzioni dei fondi, alle SICAV, agli accomandatari e alle SICAF viene espressamente imposto l’obbligo di prevedere processi adeguati per garantire il rispetto costante dei criteri della definizione di investimento collettivo di capitale.
Differenziazione tra investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati: per aumen-
tare la certezza del diritto viene reintrodotta la norma, abrogata con la LSerFi, che consente di differenziare gli investimenti collettivi di capitale dai prodotti strutturati mediante un’eti-