Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/115: Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi · 40 pagine
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Modifica dell’ordinanza sugli investimenti collettivi
del regolamento di investimento o del contratto di società. Dopodiché è applicabile l’articolo 126a OICol e si può presumere l’esercizio di un’attività senza l’autorizzazione necessaria. È quindi probabile che, di fatto, un L-QIF approvi prima gli statuti e il regolamento di investimento o il contratto di società, poi effettui la notifica al DFF ed esegua l’iscrizione nel registro di commercio parallelamente o soltanto in seguito.
4.2.2 Ordinanza del 1° ottobre 198431 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
Art. 19 cpv. 1 lett. a
Un L-QIF che effettua investimenti immobiliari i cui certificati di partecipazione non sono negoziati regolarmente sul mercato costituisce un patrimonio analogo ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera c o cbisdella legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE). Nella presente disposizione si chiarisce che nel caso di un L-QIF, poiché non è sottoposto alla vigilanza della FINMA, l’autorità di prima istanza (art. 15 cpv. 1 lett. a LAFE), prima di prendere una decisione, non chiede il parere della FINMA.
4.2.3 Ordinanza del 21 novembre 201232 sulle norme contabili riconosciute
Art. 2 cpv. 2
Nella presente disposizione viene integrato il riferimento fatto tra parentesi all’articolo 126n OICol, dato che è dalla suddetta disposizione, e non dall’articolo 91 LICol, che deriva l’applicabilità delle prescrizioni contabili della FINMA al L-QIF.
4.2.4 Ordinanza del 10 e 22 giugno 201133 sulle fondazioni d’investimento
Art. 29 cpv. 3 lett. b e art. 30 cpv. 3, 3bise 3ter
L’articolo 29 capoverso 3 lettera b, che disciplina gli investimenti collettivi di capitale alternativi, rimanda ora all’articolo 30. L’articolo 30 capoverso 3 autorizza gli investimenti collettivi di capitale svizzeri se sono assoggettati alla vigilanza della FINMA, se sono stati lanciati da fondazioni d’investimento svizzere e ora anche se sono un L-QIF. I L-QIF possono quindi essere usati sia per gli investimenti tradizionali, sia per quelli alternativi.
Ai sensi dell’articolo 30 capoverso 3bisgli investimenti collettivi esteri secondo l’articolo 30 capoverso 1 possono eccedere il 20 per cento, come previsto finora, se sono stati approvati dalla FINMA conformemente all’articolo 120 capoverso 1 LICol (lett. a) o se sono assoggettati alla vigilanza di un’autorità di vigilanza estera con cui la FINMA ha concluso un accordo ai sensi dell’articolo 120 capoverso 2 lettera e LICol (lett. b). Con la lettera c vengono ora inclusi negli investimenti consentiti ai sensi dell’articolo 30 capoverso 3bisanche gli investimenti collettivi esteri paragonabili al L-QIF, come ad esempio il RAIF lussemburghese.
L’articolo 30 capoverso 3terstabilisce che gli investitori devono essere informati sui rischi per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. L’informazione può essere oggetto di un documento separato, inserita nella documentazione o anche inviata separatamente per posta elettronica.