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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
considerato qualsiasi tipo di riduzione della perdita. Gli effetti fiscali non sono considerati una riduzione della perdita.
2La banca deve essere in grado di identificare gli importi della perdita lorda, le indennità assicurative e altre riduzioni della perdita. Le riduzioni della perdita possono essere dedotte dalla perdita lorda solo a pagamento avvenuto.
3Per la serie di dati relativi alla perdita la banca utilizza gli importi netti.
4Per il calcolo della perdita lorda occorre considerare:
a. le perdite dirette, comprese le riduzioni e le rettifiche di valore e gli accordi amichevoli in seguito al verificarsi di un rischio operativo;
b. i costi causati dall’evento, inclusi i costi di riparazione e riacquisto, nonché le spese esterne;
c. gli accantonamenti e le riserve per potenziali perdite operative;
d. le perdite contabilizzate in un conto di passaggio o temporaneo; e
e. le ripercussioni sulla contabilità finanziaria di eventi avvenuti in periodi contabili precedenti.
5Per il calcolo della perdita lorda non possono essere considerati:
a. i costi per la manutenzione generale;
b. i costi interni ed esterni dei miglioramenti apportati all’attività commerciale dopo un evento di perdita; e
c. i premi assicurativi.
Art. 96 cpv. 4
Concerne soltanto il testo in tedesco
Art. 97 cpv. 2 lett. a
2Questo limite massimo non si applica:
a. alle posizioni nei confronti di banche centrali, governi centrali e organizzazioni sovranazionali;
Art. 98 Limite massimo dei grandi rischi nei confronti di banche
In deroga all’articolo 97 capoverso 1, per le banche delle categorie 4 e 5 di cui all’allegato 3 OBCR50 il limite massimo per i singoli grandi rischi nei confronti di banche e nei confronti di società di intermediazione mobiliare assegnate alla classe di posizione «banche» secondo l’articolo 68 capoverso 1, sempreché non si tratti di banche o di gruppi finanziari designati come di rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 capoverso 3 LBCR o secondo l’articolo 136 capoverso 2 lettera b, ammonta al 100 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40.
50 RS 952.02