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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

Art. 100 cpv. 1bise 2

1bisPer la comunicazione, la banca si basa sulla chiusura allestita conformemente alle norme della FINMA in materia di rendiconto. La FINMA disciplina le deroghe a tale principio, sempreché sia necessario per una misurazione adeguata dei grandi rischi e di altri grandi rischi di credito nel quadro della ripartizione dei rischi.

2Le comunicazioni devono essere trasmesse entro 6 settimane dalla fine del trimestre o del semestre alla società di audit ai sensi della legislazione sulle banche e alla FINMA mediante il modulo predisposto da quest’ultima.

Art. 102 Comunicazione di posizioni interne al gruppo

La banca deve redigere trimestralmente una comunicazione sulle posizioni interne al gruppo di cui all’articolo 111a e trasmetterla alla società di audit, alla FINMA nonché all’organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo, unitamente alla comunicazione sui grandi rischi esistenti secondo l’articolo 100. In questo contesto va operata una distinzione tra società del gruppo secondo il capoverso 1 e il capoverso 3 dell’articolo 111a.

Art. 106 Posizioni da transazioni non regolate

Le transazioni non regolate dopo il quinto giorno feriale bancario (art. 77f) devono essere incluse nella posizione complessiva al loro valore d’esposizione.

Art. 115 Calcolo delle posizioni per le transazioni che presentano un rischio di credito della controparte

1I valori delle posizioni per i derivati e le operazioni con una liquidazione di lunga durata detenuti nel portafoglio della banca o nel portafoglio di negoziazione devono essere calcolati in relazione al rischio di credito della controparte secondo gli articoli 57 e 58.

2Per i derivati non lineari detenuti nel portafoglio di negoziazione, nel valore della posizione deve inoltre essere calcolato il rischio di credito dei valori patrimoniali sottostanti («underlyings») ipotizzando una perdita di valore totale.

3I valori delle posizioni per le operazioni di finanziamento in titoli detenuti nel portafoglio della banca o nel portafoglio di negoziazione devono essere calcolati secondo l’approccio semplice o completo per il calcolo dei fondi propri minimi; gli approcci modello non possono essere applicati. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sullo standard minimo di Basilea per i grandi rischi (LEX)51.

51 Lo standard LEX è riportato nell’allegato 1 n. 8.