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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

Art. 116 Altre posizioni in bilancio

Per le posizioni in bilancio detenute nel portafoglio della banca che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 115, è determinante il valore contabile del rendiconto. Le singole rettifiche di valore costituite per posizioni in bilancio possono essere dedotte. In alternativa la banca può utilizzare anche il valore lordo senza dedurre le singole rettifiche di valore e gli adeguamenti di valore.

Art. 117 cpv. 1

1Le posizioni fuori bilancio detenute nel portafoglio della banca devono essere convertite nel loro equivalente creditizio applicando il fattore di conversione del credito secondo l’allegato 1a, con un fattore di almeno 0,1. Gli accantonamenti specifici costituiti per posizioni fuori bilancio possono essere dedotti.

Art. 118 cpv. 2

252

A tale scopo essa si fonda sul LEX .

Art. 119 cpv. 1 lett. d nonché cpv. 3

1Nel calcolo delle posizioni complessive è possibile considerare:

d. le garanzie finanziarie riconosciute secondo l’AS-BRI.

3La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sul LEX53.

Art. 127 cpv. 3

Abrogato

Art. 128 cpv. 2 lett. b

2I fondi propri necessari sono calcolati in base:

b. alla quota dell’insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio di cui all’articolo 42a (quota di RWA).

Art. 131a

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 136 cpv. 1, 1bis e 4

1In deroga all’articolo 95 capoverso 1, un grande rischio sussiste se la posizione complessiva nei confronti di una controparte o di un gruppo di controparti associate raggiunge o supera il 10 per cento dei fondi propri di base della banca computabili corretti

52 Lo standard LEX è riportato nell’allegato 1 n. 8.

53 Lo standard LEX è riportato nell’allegato 1 n. 8.