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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

conformemente agli articoli 31–40, non considerati per l’adempimento delle esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

1bisUn grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base di cui al capoverso 1.

4Per il resto si applicano le disposizioni sulla ripartizione dei rischi di cui al titolo quarto.

Art. 139, 142 e 148f

Abrogati

Art. 148i

Le disposizioni transitorie relative al trattamento delle partecipazioni, emanate nel singolo caso dalla FINMA prima dell’entrata in vigore della modifica del 21 novembre 2018, prevalgono sulle disposizioni dell’articolo 32 capoverso 4 e dell’allegato 4.

Titolo dopo l’articolo 148n

Sezione 7: Disposizioni transitorie della modifica del XX

Art. 148o Soglie minime secondo gli articoli 45a capoverso 3 lettera b e 77

capoverso 2 nonché l’allegato 7 numero 2, secondo periodo

Le soglie minime secondo gli articoli 45a capoverso 3 lettera b e 77 capoverso 2 nonché l’allegato 7 numero 2, secondo periodo ammontano:

a. dal 1° gennaio 2024: al 55 per cento;

b. dal 1° gennaio 2025: al 60 per cento;

c. dal 1° gennaio 2026: al 65 per cento;

d. dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027: al 70 per cento.

Art. 148p Uso di rating esterni per posizioni ponderate in funzione del rischio

nei confronti di banche

Fino al 31 dicembre 2027, per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni nei confronti di banche possono essere usati rating esterni basati su una garanzia di Stato implicita, se non esiste alcun rating esterno corrispondente che non si basi su una garanzia di Stato implicita.

Art. 148q Ponderazione in funzione del rischio di strumenti partecipativi

1Il fattore di ponderazione in funzione del rischio per le posizioni secondo l’allegato 4 numero 1.3 ammonta:

a. dal 1° luglio 2024: al 160 per cento;

b. dal 31 dicembre 2024: al 220 per cento;