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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
Art. 35 Deduzioni con franchigia
1Nel caso di una deduzione con franchigia («Threshold Deduction») è dedotta dai fondi propri di base di qualità primaria la parte che supera i limiti 1, 2 e 3 della franchigia.
2Il limite 1 della franchigia corrisponde al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria cui sono state applicate tutte le correzioni di cui agli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoversi 1 e 3.
3Il limite 2 della franchigia corrisponde al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria cui sono state applicate tutte le correzioni di cui agli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoversi 1, 3 e 4, compresa un’eventuale deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria risultante dal calcolo del limite 1 della franchigia (art. 37 cpv. 1 e 2).
4Il limite 3 della franchigia va stabilito in maniera tale che tenuto conto di tutte le correzioni prudenziali, compresa la deduzione dell’importo superiore a tale limite secondo l’articolo 40 capoverso 1, l’importo residuo delle tre posizioni secondo l’articolo 38 capoverso 2 e l’articolo 39 capoverso 1 non superi il 15 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria.
Art. 36 cpv. 2
2Agli strumenti di capitale proprio detenuti da una banca sotto forma di fondi propri di base supplementari o di fondi propri complementari in imprese i cui titoli di partecipazione vanno dedotti integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria conformemente all’articolo 32 capoverso 1 lettere h–i e capoverso 4, si applica l’approccio di cui all’articolo 38 capoverso 1.
Art. 37 cpv. 3
3La parte dei valori di bilancio sommati di cui al capoverso 1 che risulta inferiore al limite della franchigia è ponderata in funzione del rischio. La determinazione delle posizioni ponderate in funzione del rischio è effettuata per ogni componente del capitale proprio in base alla sua attribuzione al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione prima della deduzione.
Art. 40 cpv. 2
2Le banche devono ponderare al 250 per cento in funzione del rischio gli importi delle tre posizioni di cui agli articoli 38 capoverso 2 e 39 capoverso 1 inferiori al limite 3 della franchigia conformemente all’AS-BRI.
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