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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine
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Ordinanza sui fondi propri
Art. 40a Definizioni
1Il «leverage ratio» è l’indice di leva finanziaria computato secondo le prescrizioni dello standard minimo di Basilea per il leverage ratio (LEV)9.
2L’esposizione totale corrisponde al denominatore dell’indice di leva finanziaria. Si compone delle posizioni non ponderate.
3La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sul LEV.
Art. 41 cpv. 2
2Sono fatte salve le esigenze particolari più elevate per le banche di rilevanza sistemica di cui al titolo quinto.
Art. 42 Fondi propri minimi
1Dopo le deduzioni di cui agli articoli 31–40 le banche devono detenere complessivamente i fondi propri minimi seguenti:
a. fondi propri di base pari al 3 per cento dell’esposizione totale;
b. fondi propri pari all’8,0 per cento dell’insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l’articolo 42a;
2La banca deve informare la FINMA e la società di audit non appena non dispone più dei fondi propri minimi conformemente al capoverso 1.
3Se la banca non dispone dei fondi propri minimi di cui al capoverso 1, le norme in materia di fondi propri sono considerate non adempiute ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LBCR.
Art. 42a Insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio
L’insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio è composto:
a. dalle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito (art. 49);
b. dai fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di mercato (art. 81– 88), moltiplicati per 12,5;
c. dai fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi moltiplicati per 12,5 (art. 89–94).
Art. 42b Qualità del capitale dei fondi propri minimi secondo l’articolo 42
capoverso 1 lettera b
Almeno il 4,5 per cento dell’insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio deve essere coperto con fondi propri di base di qualità primaria e almeno il 6,0 per cento con fondi propri di base.
9 Lo standard LEV è riportato nell’allegato 1 n. 7.