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Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 80 pagine

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Ordinanza sui fondi propri

b. l’approccio standard per le cartolarizzazioni (art. 59b cpv. 2 lett. a) e l’approccio per le cartolarizzazioni basato sui rating esterni (art. 59b cpv. 2 lett. c) nonché la ponderazione secondo l’articolo 59b capoverso 3;

c. l’approccio semplice per operazioni di finanziamento in titoli e altre transazioni garantite (art. 62 cpv. 1 lett. a) e l’approccio completo per operazioni di finanziamento in titoli e altre transazioni garantite con riduzioni del valore delle garanzie secondo le norme di vigilanza (art. 62 cpv. 3 lett. a);

d. l’approccio standard internazionale per i rischi di credito (AS-BRI) (art. 63– 73);

e. gli approcci applicati ai rischi di adeguamenti della valutazione del credito per derivati e operazioni di finanziamento in titoli (art. 77g–77j);

f. l’approccio standard semplice per i rischi di mercato (art. 83–86a) e l’approccio standard per i rischi di mercato (art. 87), tuttavia le banche che applicano l’approccio modello per i rischi di mercato (art. 88) devono applicare l’approccio standard per i rischi di mercato (art. 87);

g. l’approccio standard per i rischi operativi (art. 90–94);

3Le banche di cui al capoverso 1 per calcolare l’insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio devono utilizzare il maggiore dei due valori seguenti («output floor»):

a. il valore che si ottiene calcolando le posizioni ponderate in funzione del rischio secondo gli approcci modello e standard applicati dalla banca, tenuto conto delle prescrizioni di cui all’articolo 77 capoverso 2;

b. il valore che corrisponde al 72,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio calcolate unicamente secondo gli approcci standard.

4Il capoverso 3 si applica sia a livello del singolo istituto sia a livello di gruppo o conglomerato finanziario.

Art. 46 e 47

Abrogati

Art. 47a Semplificazioni

Le banche delle categorie 4 e 5 di cui all’allegato 3 OBCR11 possono chiedere alla FINMA di essere esentate dall’osservanza delle disposizioni relative ai fondi propri necessari di cui agli articoli 41–45a.

Art. 48 Definizioni: rischi di credito

1Si definisce come rischio di credito per la banca il pericolo di una perdita risultante dal fatto che:

a. una controparte non ottempera ai suoi impegni contrattuali; o

11 RS 952.02