Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Articolo 119 Operazioni fuori bilancio

Capoverso 1 lettera d

Analogamente all’articolo 61 capoverso 1 lettera d, viene precisato che per il calcolo della posizione complessiva possono essere utilizzate solo le garanzie finanziarie riconosciute secondo l’AS-BRI.

Capoverso 3

Viene inserito un rimando statico allo standard minimo di Basilea con l’indicazione della versione determinante conformemente all’allegato 1.

Articolo 127 Computabilità del capitale convertibile

Capoverso 3

La disposizione è ridondante poiché dall’entrata in vigore a metà del 2016 della modifica dell’OFoP i fondi propri complementari non possono più costituire la base del capitale convertibile.

Articolo 128 Principio

Capoverso 2

Viene inserito il riferimento al nuovo articolo 42a affinché sia più chiaro di quali posizioni ponderate in funzione del rischio si tratti.

Articolo 131a Cuscinetti anticiclici

Nel testo tedesco è stata apportata una modifica di natura linguistica.

Articolo 136 Grande rischio

Capoverso 1

La base per misurare il limite massimo di un grande rischio rimane costituita dai fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40 che non sono utilizzati per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Tuttavia, secondo l’articolo 95 capoverso 1, il grande rischio è definito in riferimento ai fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40. La nuova formulazione del capoverso 1 elimina questa incoerenza.

Capoverso 1bis

Il limite massimo del 25 per cento sinora stabilito nel capoverso 1 è ora contenuto in un nuovo capoverso 1bis.

Capoverso 4

Il riveduto capoverso 4 enuncia più chiaramente che, per il resto, le disposizioni dell'intero titolo quarto si applicano allo stesso tempo alle banche di rilevanza sistemica. In realtà questa è stata la prassi seguita sino a oggi, poiché le banche di rilevanza sistemica erano tenute a osservare anche le disposizioni del titolo quarto conformemente all’articolo 124 capoverso 1. Il vigente e nuovo articolo 136 definisce le esigenze supplementari per le banche di rilevanza sistemica.

Articolo 139 Disposizione transitoria del 1° giugno 2012

La disposizione transitoria concernente la versione originaria dell’OFoP del 1° giugno 2012 diventa ridondante con l’attuale modifica, pertanto può essere abrogata.