Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III
Articolo 142 Fase d’introduzione delle correzioni
La disposizione transitoria concernente la versione originaria dell’OFoP del 1° giugno 2012 diventa ridondante con l’attuale modifica, pertanto può essere abrogata.
Articolo 148f
La disposizione transitoria concernente la modifica dell’OFoP dell’11 maggio 2016 diventa ridondante con l’attuale modifica, pertanto può essere abrogata.
Articolo 148i Trattamento delle partecipazioni
Il rimando all’articolo 32 è modificato.
Articolo 148r Comunicazione di grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti
Sino al 1° gennaio 2025 l’autorità destinataria della comunicazione rimane la BNS.
Allegato 1 Standard minimi di Basilea
Nella definizione degli standard minimi di Basilea nell’articolo 4a il rimando al sito del BCBS è sostituito da quello al nuovo allegato 1. Ulteriori spiegazioni sono contenute nell’articolo 4a. La versione determinante degli standard minimo di Basilea può essere consultata nel sito della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali.
6.1.2 AP-OBCR Articolo 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi
Capoverso 5
Le regole per la pubblicazione sono contenute attualmente nella circolare FINMA 2016/1 «Pubblicazione – banche», in particolare sotto forma di tabelle. Nel quadro dell’aggiornamento di tali tabelle in base a Basilea III finale, le regole sono trasposte in un’ordinanza della FINMA. La maggioranza delle tabelle riguarda le prescrizioni relative ai fondi propri, ma alcune trattano anche altri aspetti legati alla pubblicazione, tra cui la liquidità, i rischi di tasso d’interesse, il governo d’impresa e le rimunerazioni. Il nuovo capoverso 5 dell’articolo 12 OBCR prevede una norma di delega alla FINMA per l’emanazione di una pertinente ordinanza.
Articolo 63 Attivazione del piano d’emergenza
Capoverso 2 lettera b
Il presente capoverso 4 dell’articolo 42 è ora trasposto nell’articolo 42 capoverso 3 AP-OFoP adeguando opportunamente il rimando.
6.1.3 AP-OLiq Sostituzione di un’espressione
Poiché nell’AP-OLiq l’allegato 1 diventa l’allegato 1a, la sostituzione serve ad adeguare i rimandi corrispondenti.
Articolo 1a Standard minimi di Basilea
Capoversi 1 e 2
In generale, anche nell’AP-OLiq i rimandi statici agli standard minimi di Basilea sono modificati in dinamici. La versione determinante degli standard minimi di Basilea può essere consultata nel sito della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali. A differenza dell’analogo articolo 4a nell’AP-OFoP, per il calcolo delle esigenze in materia di liquidità sono rilevanti sia gli standard di cui all’allegato 1 AP-OFoP sia quelli di cui all’allegato 1 AP-OLiq, di conseguenza qui si fa riferimento ai due allegati.