Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/117: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (Basilea III) · 107 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri – Attuazione nel diritto nazionale del completamento delle riforme di Basilea III

Capoverso 2

Con il presente capoverso l’autorità destinataria della comunicazione non è più la BNS, bensì la FINMA (si vedano le spiegazioni all’art. 14 cpv. 3).

Capoverso 4 lettera b

Il presente capoverso non è stato modificato, tuttavia occorre precisare che le posizioni di cui al capoverso 4 lettera b si riferiscono a posizioni senza che sia considerata la ponderazione in funzione del rischio (ossia lorde). Ciò risulta dalla correlazione con l’articolo 113, dove viene disciplinata la ponderazione da effettuare, così come dal senso e dallo scopo dell'obbligo di comunicazione (ottica dei valori nominali).

Articolo 102 Comunicazione di posizioni interne al gruppo

Con il presente articolo l’autorità destinataria della comunicazione non è più la BNS, bensì la FINMA (si vedano le spiegazioni all’art. 14 cpv. 3).

Articolo 106 Posizioni da transazioni non regolate

Viene modificato il rimando in parentesi, poiché l’articolo 76 dell’ordinanza vigente è stato trasposto in un nuovo articolo 77f.

Articolo 115 Calcolo delle posizioni per le transazioni che presentano un rischio di credito della controparte

La rubrica dell’articolo è modificata in seguito alla revisione dell’articolo 48 capoverso 2.

Capoverso 1

Nel presente capoverso è stato aggiunto l’approccio semplificato di cui all’articolo 58.

Capoverso 2

Il capoverso 2 viene ripreso senza modifiche dall’OFoP in vigore.

Capoverso 3

Anche le modifiche apportate al presente capoverso scaturiscono dalla revisione dell’articolo 48 capoverso 2.

Articolo 116 Altre posizioni in bilancio

È stato eliminato il termine «accantonamenti specifici», poiché non viene utilizzato per le posizioni in bilancio.

Articolo 117 Posizioni fuori bilancio

Capoverso 1

È stato eliminato il termine «singole rettifiche di valore», poiché non viene utilizzato per le posizioni fuori bilancio. Qui un fattore di conversione del credito pari a zero per gli impegni di cui all’articolo 53 capoverso 5 o all’allegato 1a numero 1.3 non è consentito, pertanto si applica una soglia minima di 0,1 ai fattori di conversione del credito da utilizzare.

Articolo 118 Disposizioni di esecuzione della FINMA concernenti il calcolo delle diverse posizioni

Capoverso 2

Viene inserito un rimando statico allo standard minimo di Basilea con l’indicazione della versione determinante conformemente all’allegato 1258.

258 Standard minimo di Basilea conformemente all’allegato 1