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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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Art. 81 Elementi ammessi per assicurazioni sulla vita unit-linked
(art. 17 e 20 LSA)
Per i patrimoni vincolati separati nell’assicurazione sulla vita unit-linked nei rami assicurativi A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A6.1 e A6.2 sono considerati idonei gli elementi da porre a copertura nella misura necessaria, sempre che secondo l’articolo 75a capoverso 2 lettere a e b sia prevista una copertura congruente.
Art. 82
Abrogato
Art. 83 Limitazioni
(art. 17 e 20 LSA)
1 La FINMA disciplina limitazioni per gli investimenti che l’impresa di assicurazione attribuisce al patrimonio vincolato conformemente all’articolo 79 capoverso 2 della presente ordinanza.
2 Le imprese di assicurazione che, conformemente all’articolo 79 capoverso 1, sottopongono alla FINMA per approvazione un elenco degli elementi idonei, devono definire limitazioni quantitative per ogni categoria di investimenti, da osservare nell’investimento di capitali. Le limitazioni devono garantire l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 75a capoverso 1 lettere c ed e–g. L’impresa di assicurazione deve documentarlo in modo verificabile.
3 I valori computabili degli elementi attribuiti sottostanno alle seguenti limitazioni per ogni patrimonio vincolato, a prescindere dal fatto che l’impresa di assicurazione abbia un elenco approvato conformemente all’articolo 79 capoverso 1 o attribuisca i suoi investimenti conformemente all’articolo 79 capoverso 2:
a. il valore computabile di tutti gli elementi che sottostanno al rischio della controparte nei confronti di una determinata controparte è complessivamente limitato al 5 per cento dell’importo legale. Nella determinazione del limite relativo alla controparte devono essere considerati anche gli investimenti indiretti. Le società del gruppo fungono da controparte. La FINMA può prevedere eccezioni;
b. non sottostanno alla limitazione di cui alla lettera a in qualità di controparti la Confederazione, i Cantoni, le banche cantonali con piena garanzia statale, istituti svizzeri di emissione di obbligazioni fondiarie nonché Stati a cui è stato attribuito il massimo rating. Sono altresì escluse le controparti i cui impegni sono integralmente garantiti da uno Stato con il massimo rating;
c. il valore computabile dell’investimento in un singolo investimento collettivo di capitale è limitato al 5 per cento dell’importo legale. Fanno eccezione i fondi a investitore unico nonché gli investimenti collettivi di capitale, per i quali è contrattualmente garantito che non si espongono in investimenti a rischio particolarmente elevato e i principi basilari del patrimonio vincolato sono osservati;