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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 95 Rubrica, cpv. 1 e 2

Decisione concernente la valutazione

(art. 17 e 20 LSA)

1Abrogato

2 La FINMA può stabilire per singoli immobilizzi e categorie d’investimento valori computabili più bassi se ciò appare ragionevole per la protezione degli assicurati.

(Titolo quinto: Altre prescrizioni concernenti l’esercizio dell’attività assicurativa Capitolo 1: Gestione dei rischi)

Art. 96 Rubrica, cpv. 1, 2 lett. b e d nonché 4

Scopo e contenuto

(art. 22 LSA)

1 Attraverso una gestione dei rischi adeguata alla sua attività e meccanismi di controllo interni, l’impresa di assicurazione deve garantire che:

a. rischi potenziali siano riconosciuti e valutati tempestivamente;

b. i provvedimenti per evitare o coprire rischi elevati e accumulazioni di rischi siano adottati tempestivamente; e

c. l’attività commerciale si svolga entro la capacità data di sopportare i rischi.

2 La gestione dei rischi comprende in particolare:

b. una politica dei rischi che tenga conto della strategia aziendale e disponga di una dotazione di capitale adeguata;

c. l’identificazione, la valutazione, la gestione attiva e la sorveglianza di tutti i rischi sostanziali, garantendo un’adeguata comunicazione interna ed esterna.

4 La funzione di gestione dei rischi e la funzione di compliance devono essere indipendenti. Devono essere proporzionate alle dimensioni, alla complessità degli affari e alla complessità organizzativa nonché ai rischi dell’impresa di assicurazione. La funzione di gestione dei rischi deve aiutare l’impresa di assicurazione a promuovere una cultura del rischio all’interno dell’intera impresa.

Art. 96a Autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno in capi-

tale

(art. 22 LSA)

1 L’impresa di assicurazione deve effettuare almeno una volta all’anno un’autovalutazione prospettica complessiva sull’intero periodo di pianificazione che comprenda la situazione attuale dell’esercizio corrente e almeno altri due anni:

a. dei rischi ai quali è esposta nel periodo di pianificazione, includendo le concentrazioni dei rischi significative e i rischi a livello di gruppo (profilo di rischio complessivo);