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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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capitale. Non sono consentite operazioni nelle quali i corrispettivi titoli non sono detenuti in portafoglio (vendite allo scoperto).
2 Gli investimenti per contratti di assicurazione sulla vita in cui il rischio d’investimento è sopportato dallo stipulante sono retti dal capoverso 1 lettere a–d e dalle seguenti disposizioni:
a. qualora le prestazioni previste da un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di investimenti collettivi di capitale o a elementi patrimoniali detenuti in un portafoglio di investimenti interno, le riserve tecniche relative a tali prestazioni devono essere coperte con la massima esattezza possibile dalle suddette quote o, qualora non siano costituite quote per il portafoglio di investimenti, dai corrispondenti elementi patrimoniali;
b. qualora le prestazioni previste da un contratto siano direttamente legate a un indice o a valori di riferimento diversi da quelli menzionati alla lettera a, le riserve tecniche relative a tali prestazioni devono essere rappresentate con la massima esattezza possibile da elementi patrimoniali sui quali si basa l’indice o il valore di riferimento. Se non sono costituite quote, le riserve devono essere rappresentate da elementi patrimoniali di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più esattamente possibile a quegli elementi su cui si basa il rispettivo valore di riferimento;
c. qualora in un contratto, oltre alle prestazioni di cui alle lettere a e b, sia prevista una garanzia in riferimento al risultato dell’investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, agli elementi patrimoniali detenuti a copertura delle corrispondenti riserve tecniche addizionali devono essere applicate le disposizioni del capoverso 1 lettere e–g. Per una garanzia in riferimento al risultato dell’investimento gli elementi patrimoniali detenuti a copertura della corrispondente riserva devono riflettere al meglio le fluttuazioni di valore della garanzia.
3 L’impresa di assicurazione deve documentare in modo verificabile e monitorare la sua strategia di investimento e il rispetto dei principi di investimento.
Art. 76 Costituzione
(art. 17 e 20 LSA)
1 L’impresa di assicurazione deve costituire il patrimonio vincolato tramite attribuzione di elementi patrimoniali. Al riguardo applica il principio della prudenza imprenditoriale di cui all’articolo 75a.
2 Deve elaborare e definire gli elementi patrimoniali in modo tale da potere dimostrare in qualsiasi momento senza indugio quali valori appartengono al patrimonio vincolato e che l’importo legale del patrimonio vincolato è coperto. L’uso e la realizzabilità degli elementi del patrimonio vincolato a favore degli assicurati devono essere garantiti.