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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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b. del fabbisogno complessivo in capitale;
c. del rispetto dei requisiti relativi a:
1. un sistema di controllo interno efficace e adeguato all’attività,
2. le riserve tecniche, e
3. il patrimonio vincolato;
d. dell’adeguatezza e dell’efficacia della gestione dei rischi.
2 Le società economicamente collegate devono essere considerate nell’autovalutazione della situazione dei rischi. I gruppi assicurativi tengono conto di tutte le unità e i settori rilevanti regolamentati e non regolamentati in Svizzera e all’estero. Considerano anche i rilevanti settori fuori bilancio e non consolidati.
3 L’autovalutazione deve essere analizzata nel periodo di pianificazione sulla base di diversi scenari, di cui almeno uno deve mettere a rischio l’esistenza dell’impresa, documentata e tenuta in considerazione nella strategia aziendale e nel piano d’esercizio.
4 L’impresa di assicurazione deve rilevare i principi dell’autovalutazione mediante direttive interne e provvedere a una documentazione adeguata.
5 Deve presentare annualmente alla FINMA un rapporto sui risultati dell’autovalutazione approvato dal consiglio di amministrazione.
6 La FINMA può ordinare che il rapporto sia presentato a intervalli più brevi, se la situazione di rischio lo esige. In casi motivati, essa può autorizzare deroghe all’obbligo di presentare un rapporto.
Art. 97 Rubrica, cpv. 2 lett. a e c
Documentazione
(art. 22 LSA)
2 La documentazione deve comprendere innanzi tutto i seguenti punti:
a. descrizione dell’organizzazione della gestione dei rischi aziendale come pure dei compiti, delle competenze e delle responsabilità;
c. la politica dei rischi, comprese la capacità di sopportare i rischi e la propensione al rischio;
Art. 98 Rischi operativi
(art. 22 LSA)
1 L’impresa di assicurazione deve identificare, giudicare, monitorare e documentare i rischi operativi. Deve valutare i rischi operativi almeno una volta all’anno.
2 Essa deve raccogliere e analizzare i dati riguardanti i danni derivanti dai rischi operativi.
3 Essa deve analizzre scenari avversi e svolgere opportuni test per determinare l’esposizione al rischio.