Progetto
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 76a Elementi patrimoniali assistiti da una garanzia
(art. 17 e 20 LSA)
1 Gli elementi patrimoniali assistiti da una garanzia e la garanzia a loro copertura sono considerati come un’unità ai fini del patrimonio vincolato. Qualora un elemento patrimoniale sia attribuito a un patrimonio vincolato, anche la garanzia deve essergli attribuita.
2 Diversi patrimoni vincolati devono essere separati per contratto in modo tale da escludere in qualunque momento una compensazione tra elementi dei patrimoni vincolati o tra un patrimonio vincolato e un patrimonio libero.
3 La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione.
Art. 79 Elementi patrimoniali ammessi
(art. 17 e 20 LSA)
1 La FINMA può autorizzare, su richiesta di un’impresa di assicurazione, un elenco di elementi idonei all’attribuzione al patrimonio vincolato.
2 Se l’impresa di assicurazione non dispone di un elenco autorizzato dalla FINMA, possono essere attribuiti al patrimonio vincolato:
a. contanti, depositi con scadenza fino a un anno e investimenti sul mercato monetario presso banche dotate di sufficiente solvibilità;
b. prestiti obbligazionari di debitori dotati di sufficiente solvibilità e in considerazione del loro rango, se sono negoziati in un mercato regolamentato e sono alienabili a breve termine;
c. azioni, buoni di godimento e di partecipazione o quote di società cooperative e titoli analoghi, se gli elementi sono negoziati in un mercato regolamentato e sono alienabili a breve termine;
d. case d’abitazione ed edifici a uso commerciale svizzeri, direttamente di proprietà dell’impresa di assicurazione;
e. strumenti finanziari derivati se servono a garanzia degli elementi del corrispondente patrimonio vincolato;
f. quote di investimenti collettivi di capitale i cui investimenti sono separabili o rivendicabili in caso di fallimento come portafogli collettivi interni, se:
1. possono essere alienati in qualunque momento,
2. l’investimento collettivo di capitale è collocato direttamente o indirettamente solo in investimenti di cui alle lettere a–e, e
3. la direzione del fondo o la sua società di amministrazione soggiace a una regolamentazione e vigilanza svizzere o estere opportune.
3 Gli investimenti interni al gruppo non possono essere attribuiti al patrimonio vincolato. La FINMA può ammettere eccezioni se la sicurezza del patrimonio vincolato non è compromessa.
4 La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione in merito agli elementi ammessi.