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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»
b. riduzioni del capitale sopportante i rischi; oppure
c. l’aggregazione di scenari.
Art. 54 cpv. 4
(art. 16 LSA)
4 La FINMA disciplina i dettagli concernenti genere, impiego ed entità delle riserve tecniche.
Art. 62
Abrogato
Titolo prima dell’art. 75a
Sezione 2: Investimento e costituzione
Art. 75a Principi dell’investimento
(art. 17 e 20 LSA)
1 Le imprese di assicurazione devono investire i loro elementi patrimoniali conformemente al principio della prudenza imprenditoriale osservando i seguenti requisiti:
a. possono investire esclusivamente in elementi patrimoniali e strumenti di cui sono in grado di giudicare, valutare, monitorare, gestire i rischi in misura sufficiente e integrarli nel loro rapporto;
b. devono investire i loro elementi patrimoniali in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nella sua totalità; la localizzazione degli elementi patrimoniali deve assicurare la disponibilità;
c. devono investire gli elementi patrimoniali detenuti a copertura degli accantonamenti tecnici nel seguente modo:
1. secondo una modalità adeguata al tipo e alla durata degli impegni assicurativi dell’impresa,
2. nel migliore interesse degli stipulanti e degli aventi diritto, e
3. considerando gli obiettivi strategici.
d. in caso di conflitto di interessi, devono garantire che l’investimento sia effettuato nell’interesse degli stipulanti e degli aventi diritto;
e. devono mantenere su livelli prudenti gli investimenti e gli elementi patrimoniali non ammessi alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato;
f. devono combinare e diversificare adeguatamente gli investimenti, in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una classe di investimenti, un elemento patrimoniale o un emittente, un gruppo di imprese, un mercato o un’area geografica nonché una concentrazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme;
g. l’uso di strumenti finanziari derivati è consentito solo nella misura in cui contribuiscono a ridurre i rischi o a gestire in modo efficiente gli investimenti di