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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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Art. 53 Piano di misure
(art. 9b LSA)
1 Un’impresa di assicurazione che entra nella zona gialla deve sottoporre alla FINMA per approvazione, entro due mesi, un piano di misure basato su ipotesi realistiche. Al riguardo, l’impresa di assicurazione deve valutare un eventuale piano di stabilizzazione secondo l’articolo 22a LSA.
2 Il piano di misure deve adempiere i seguenti requisiti:
a. deve essere strutturato in modo tale che, entro 24 mesi dalla sua approvazione, sussista un’elevata probabilità che partendo dalla zona gialla sia raggiunta la zona verde. La FINMA può prorogare questo termine;
b. definisce opportuni obiettivi di riferimento, incluso il quoziente SST, da conseguire in determinati momenti nel corso del piano di misure per seguire l’adempimento dei requisiti di cui alla lettera a prima della scadenza;
c. indica l’adempimento dei requisiti di cui alla lettera a stimando l’evoluzione degli obiettivi di riferimento in diversi scenari nel corso del piano di misure.
3 L’impresa di assicurazione sottopone alla FINMA per approvazione un piano aggiornato nel corso della durata del piano di misure se è necessario per il conseguimento degli obiettivi di riferimento.
4 La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione concernenti il piano di misure e stabilire caso per caso singoli elementi del piano di misure.
5 Se l'impresa di assicurazione non allestisce un piano di misure approvato dalla FINMA o se gli obiettivi di riferimento definiti nel piano di misure si rivelano irraggiungibili, la FINMA adotta misure secondo l’articolo 51 LSA.
Titolo prima dell’art. 53a
Capitolo 10: Ulteriori disposizioni
Art. 53a Semplificazioni
(art. 9b LSA)
La FINMA può disporre semplificazioni per le imprese di assicurazione nell’esecuzione del SST se:
a. lo giustificano circostanze particolari, soprattutto l’esiguo volume degli affari, la ridotta complessità o una situazione di rischio non critica; e
b. l’adempimento del livello di protezione non è in tal modo compromesso.
Art. 53b Maggiorazioni e riduzioni
(art. 9b LSA)
In caso di modellizzazione insufficiente o per coprire ulteriori rischi non considerati, in particolare i rischi operativi e i rischi di concentrazione, la FINMA può disporre quanto segue:
a. maggiorazioni del capitale previsto adeguate alla situazione di rischio;