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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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Art. 129k Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata:
verifica e adeguamento
(art. 39e LSA)
Le indicazioni contenute nel foglio informativo di base devono essere verificate periodicamente, ma almeno una volta all’anno, fino a quando è offerta l’assicurazione sulla vita qualificata.
Art. 129l Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata:
documenti esteri
(art. 39b cpv. 2 e art. 39f LSA)
1 Sono considerati documenti di diritto estero, equivalenti al foglio informativo di base di cui all’articolo 39b capoverso 2 LSA e utilizzabili in sua vece, i documenti di cui all’allegato 6.
2 La messa a disposizione dei documenti è retta dall’articolo 129d.
Art. 129m Verifica dell’appropriatezza nell’assicurazione sulla vita qualificata
(art. 39j LSA)
1 Per accertare l’appropriatezza dell’assicurazione sulla vita per lo stipulante, l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo deve verificare segnatamente:
a. se l’assicurazione sulla vita qualificata è finanziariamente sostenibile per lo stipulante;
b. se il profilo di rischio dell’assicurazione sulla vita qualificata corrisponde alla capacità di rischio dello stipulante;
c. se la durata dell’assicurazione sulla vita qualificata è conciliabile con la situazione personale e gli obiettivi di investimento dello stipulante.
2 Nel caso di stipulanti che operano tramite un rappresentante autorizzato, per la verifica dell’appropriatezza l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo considera le conoscenze e l’esperienza del rappresentante.
Art. 129n Documentazione nell’assicurazione sulla vita qualificata
(art. 39k LSA)
L’impresa di assicurazione e l’intermediario assicurativo devono approntare la documentazione in modo da poter rendere conto al cliente entro dieci giorni lavorativi.
Art. 129o Rendiconto nell’assicurazione sulla vita qualificata
(art. 39k LSA)
Il rendiconto è fornito su un supporto durevole di cui all’articolo 14c capoverso 4. È messo a disposizione secondo una periodicità convenuta con lo stipulante o su sua richiesta.
Art. 129p Pubblicità relativa all’assicurazione sulla vita qualificata
(art. 39i LSA)
1 È considerata pubblicità qualsiasi comunicazione destinata agli stipulanti e finalizzata a segnalare determinate assicurazioni sulla vita qualificate.