Progetto
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 45Fedlex · Progetto
Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»
2 Non si considerano pubblicità:
a. la menzione del nome si assicurazioni sulla vita qualificate senza o in relazione alla pubblicazione di prezzi, corsi o valori netti di inventario, listini o andamento dei corsi, valori fiscali o di riscatto;
b. le comunicazioni relative a emittenti o transazioni, in particolare se prescritte dalla legge, dal diritto in materia di vigilanza o dai regolamenti delle sedi di negoziazione;
c. la messa a disposizione o la trasmissione di comunicazioni agli stipulanti da parte di imprese di assicurazione;
d. gli articoli nella stampa specializzata.
Art. 155 Restituzione di riserve di senescenza
(art. 16 LSA)
1 L’impresa di assicurazione tenuta a costituire riserve di senescenza può prevedere la restituzione all’assicurato di una parte adeguata delle stesse in caso di scioglimento anticipato del contratto.
2 L’impresa di assicurazione deve presentare alla FINMA per approvazione un piano per la restituzione di una parte alle riserve di senescenza. Tale piano deve contenere in particolare le basi di calcolo dei valori di liquidazione. Le disposizioni concernenti il valore di liquidazione devono essere inserite nelle condizioni generali di assicurazione.
3 I valori di liquidazione sono approvati alle seguenti condizioni:
a. si orientano all’importo accumulato per lo stipulante al momento dello scioglimento del contratto che è stato calcolato con le basi tariffali del relativo contratto di assicurazione;
b. l’andamento individuale dei sinistri dello stipulante non è considerato;
c. deduzioni adeguate sono effettuate soltanto per ridurre il rischio di estinzioni anticipate di massa e per spese di acquisizione non ammortizzate.
4 Le riserve tecniche devono coprire in qualunque momento i valori di liquidazione.
5 L’impresa di assicurazione deve informare lo stipulante in merito all’ammontare del valore di liquidazione:
a. almeno una volta all’anno;
b. su richiesta dello stipulante; e
c. in caso di adeguamenti dei premi.
Titolo prima dell’art. 181