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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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Art. 129c Informazioni nell’assicurazione sulla vita qualificata: indennità ac-
cettate da terzi
(art. 39h cpv. 2 LSA)
1 Le indennità che sono accettate da terzi in relazione con assicurazioni sulla vita qualificate e, per loro natura, non possono essere retrocesse agli stipulanti, segnatamente indennità non monetarie, devono essere comunicate dall’impresa di assicurazione quale conflitto di interessi conformemente all’articolo 14a LSA.
2 Le società del gruppo al quale appartiene l’impresa di assicurazione sono considerate terzi per l’impresa di assicurazione.
Art. 129d Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata:
messa a disposizione
(art. 39f LSA)
1 Il foglio informativo di base deve essere messo a disposizione degli stipulanti su un supporto durevole di cui all’articolo 14c capoverso 4 o su un sito Internet.
2 Qualora sia messo a disposizione su un sito Internet, l’impresa di assicurazione deve:
a. assicurarsi che il foglio informativo di base possa essere consultato, scaricato e registrato su un supporto durevole in qualunque momento;
b. rendere noti agli stipulanti l’indirizzo del sito Internet e il punto in cui le informazioni possono essere consultate su questo sito.
3 Il foglio informativo di base deve essere messo a disposizione degli stipulanti in modo tale da lasciare loro tempo sufficiente per comprendere le informazioni ivi contenute in vista della conclusione del contratto o della fornitura delle prestazioni assicurative.
Art. 129e Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata:
contenuto
(art. 39f LSA)
1 Il contenuto del foglio informativo di base deve adempiere i requisiti esposti nell’allegato 7.
2 Sono fatte salve le prescrizioni di leggi speciali specifiche per i prodotti.
3 La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione, in particolare per agevolare la comprensione del foglio informativo di base.
Art. 129f Foglio informativo di base nell’assicurazione sulla vita qualificata:
ampiezza, lingua e presentazione grafica
(art. 39f LSA)
1 Il foglio informativo di base deve essere redatto in una delle seguenti lingue:
a. una lingua ufficiale;
b. inglese; o
c. la lingua di corrispondenza degli stipulanti.