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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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Titolo prima dell’art. 182d
Capitolo 2: Registro
Art. 182d Contenuto
(art. 42 cpv. 1 LSA)
Il registro contiene le seguenti indicazioni concernenti l’intermediario assicurativo non vincolato:
a. nome e indirizzo;
b. natura giuridica;
c. i rami assicurativi in cui opera l’intermediario;
d. se l’intermediario è vincolato da un rapporto di lavoro: il datore di lavoro;
e. la data della prima iscrizione a registro;
f. il numero di registro.
Art. 183 Obbligo di registrazione
(art. 42 cpv. 1 LSA)
1 Gli intermediari assicurativi non vincolati hanno l’obbligo di registrazione se sono:
a. persone fisiche;
b. persone giuridiche.
2 La FINMA contrassegna nel registro i dipendenti che propongono o stipulano contratti assicurativi a nome delle persone di cui alle lettere a e b.
Art. 184 Domanda di registrazione
(art. 42 cpv. 2 LSA)
1 La domanda di registrazione deve contenere le indicazioni e i documenti menzionati nell’allegato 4.
2 La FINMA può chiedere ulteriori indicazioni e documenti, nella misura in cui è necessario per verificare la garanzia dell’esecuzione degli obblighi derivanti dalla LSA.
3 Essa emana disposizioni di esecuzione concernenti la registrazione.
Art. 185 Modifica di fatti sostanziali
(art. 41 cpv. 1 LSA)
1 Gli intermediari assicurativi devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti sottostanti alla registrazione.
2 Se le modifiche sono sostanziali, deve essere previamente richiesta l’autorizzazione della FINMA per proseguire l’attività.
3 L’impresa di assicurazione con la quale l’intermediario assicurativo ha concluso un’assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l’articolo 189 capo-