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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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Titolo prima dell’art. 182d

Capitolo 2: Registro

Art. 182d Contenuto

(art. 42 cpv. 1 LSA)

Il registro contiene le seguenti indicazioni concernenti l’intermediario assicurativo non vincolato:

a. nome e indirizzo;

b. natura giuridica;

c. i rami assicurativi in cui opera l’intermediario;

d. se l’intermediario è vincolato da un rapporto di lavoro: il datore di lavoro;

e. la data della prima iscrizione a registro;

f. il numero di registro.

Art. 183 Obbligo di registrazione

(art. 42 cpv. 1 LSA)

1 Gli intermediari assicurativi non vincolati hanno l’obbligo di registrazione se sono:

a. persone fisiche;

b. persone giuridiche.

2 La FINMA contrassegna nel registro i dipendenti che propongono o stipulano contratti assicurativi a nome delle persone di cui alle lettere a e b.

Art. 184 Domanda di registrazione

(art. 42 cpv. 2 LSA)

1 La domanda di registrazione deve contenere le indicazioni e i documenti menzionati nell’allegato 4.

2 La FINMA può chiedere ulteriori indicazioni e documenti, nella misura in cui è necessario per verificare la garanzia dell’esecuzione degli obblighi derivanti dalla LSA.

3 Essa emana disposizioni di esecuzione concernenti la registrazione.

Art. 185 Modifica di fatti sostanziali

(art. 41 cpv. 1 LSA)

1 Gli intermediari assicurativi devono comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti sottostanti alla registrazione.

2 Se le modifiche sono sostanziali, deve essere previamente richiesta l’autorizzazione della FINMA per proseguire l’attività.

3 L’impresa di assicurazione con la quale l’intermediario assicurativo ha concluso un’assicurazione di responsabilità civile professionale secondo l’articolo 189 capo-