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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»

verso 1 deve mettere immediatamente a conoscenza la FINMA sulla cessazione o sospensione di questa assicurazione. Lo stesso vale se la copertura non raggiunge più il minimo prescritto.

4 Lo stesso obbligo incombe alla persona che fornisce una forma di garanzia finanziaria equivalente in favore dell’intermediario finanziario secondo l’articolo 189 capoverso 7.

Titolo prima dell’art. 186

Capitolo 3: Condizioni dell’attività di intermediazione

Art. 186 Sede, domicilio o succursale

(art. 41 cpv. 2 lett. a e 5 LSA)

1 Gli intermediari assicurativi non vincolati che operano a proprio nome devono avere sede, domicilio o una succursale in Svizzera.

2 I dipendenti di cui all’articolo 183 capoverso 2 devono esercitare la loro attività di intemediazione da un luogo in Svizzera.

3 Deroghe alla condizione di avere sede, domicilio o una succursale in Svizzera sono consentite solo se:

a. lo Stato in cui ha sede o domicilio l’intermediario assicurativo non vincolato concede il diritto di reciprocità; oppure

b. esiste una pertinente disposizione in un trattato internazionale.

Art. 187 Requisiti personali e buona reputazione

(art. 41 cpv. 2 lett. b LSA)

1 Gli intermediari finanziari devono godere dell’esercizio dei diritti civili.

2 Non godono di una buona reputazione ai sensi dell’articolo 41 capoverso 2 lettera b LSA in particolare se nei loro confronti o nei confronti delle persone che detengono una partecipazione qualificata nell’intermediario assicurativo:

a. è stata pronunciata una condanna penale per fatti inconciliabili con l’attività di intermediazione assicurativa e la cui iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale;

c. esistono attestati di carenza di beni che sono in relazione con un comportamento inconciliabile con l’attività di intermediazione assicurativa.

Art. 188 Requisiti posti al governo d’impresa

(art. 41 cpv. 2 lett. b LSA)

1 Gli intermediari assicurativi garantiscono l’adempimento degli obblighi derivanti dalla LSA mediante direttive interne e un’adeguata organizzazione d’esercizio.

2 Devono osservare segnatamente i seguenti principi del governo d’impresa in un modo commisurato al rischio e adeguato alle loro dimensioni, complessità e forma giuridica nonché ai servizi assicurativi da loro offerti: