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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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a. chiara attribuzione e documentazione di compiti, competenze e linee gerarchiche;
b. chiara separazione tra le attività operative e le attività di controllo;
c. documentazione delle decisioni sostanziali e dell’attuazione dell’obbligo d’informare di cui all’articolo 45 LSA;
d. definizione di principi, processi e strutture per adempiere le prescrizioni legali, normative e interne;
e. definizione di principi concernenti i comportamenti attesi dai dipendenti e le capacità e conoscenze necessarie allo svolgimento della loro attività conformemente all’articolo 41 capoverso 3 lettera c LSA;
f. integrazione di opportuni meccanismi di controllo, anche in riferimento a terzi coinvolti.
Art. 189 Garanzie finanziarie
(art. 41 cpv. 2 lett. d e cpv. 4 LSA)
1 Per la copertura della loro responsabilità civile derivante dalla violazione dell’obbligo di diligenza professionale, gli intermediari assicurativi devono disporre di un’assicurazione di responsabilità civile professionale per danni patrimoniali.
2 Questo obbligo non sussiste se un terzo ha concluso un’assicurazione di responsabilità civile professionale nella cui copertura è incluso l’intermediario assicurativo.
3 La somma della copertura a disposizione per tutti i casi di danno di un anno deve ammontare ad almeno 2 milioni di franchi. Per gli intermediari assicurativi i cui dipendenti operano per loro in qualità di intermediari di contratti di assicurazione, la somma della copertura ammonta almeno ai seguenti importi:
a. da due a quattro dipendenti: 3 milioni di franchi;
b. da cinque a otto dipendenti: 4 milioni di franchi;
c. per oltre otto dipendenti: 5 milioni di franchi.
4 Se l’utilizzo di sistemi informatici o di altri mezzi elettronici nell’attività di intermediazione assicurativa comporta un incremento dei contratti assicurativi intermediati che corrisponderebbe all’aumento di un determinato numero di dipendenti, la somma della copertura deve essere adeguata conformemente al capoverso 3 lettere a–c.
5 L’assicurazione di responsabilità civile professionale deve essere stipulata presso un’impresa di assicurazione assoggettata alla LSA e deve avere un termine ordinario di disdetta di almeno tre mesi.
6 Essa deve coprire anche danni che possono essere fatti valere entro cinque anni dalla scadenza del contratto di assicurazione,
a. se sono stati causati prima della sua scadenza; e
b. nella misura in cui non esista un obbligo equivalente di fornire la prestazione derivante da un altro contratto di assicurazione.
7 Al posto di un’assicurazione di responsabilità civile professionale l’intermediario