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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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(art. 43 cpv. 2 LSA)

1 Gli intermediari assicurativi non vincolati trasmettono annualmente alla FINMA gli indicatori e le informazioni rilevanti in merito alla loro attività.

2 La FINMA può, ove necessario, rilevare queste indicazioni anche nel corso dell’anno.

3 Essa emana disposizioni di esecuzione concernenti il rapporto.

Art. 190c Obbligo d’informare

(art. 43 cpv. 2 LSA)

In caso di cambiamenti nelle informazioni di cui all’articolo 45 capoverso 1 LSA, l’intermediario assicurativo deve comunicarli ai clienti in occasione del successivo contatto.

Art. 195, rubrica, e cpv. 3

Scopo e contenuto

(art. 14 e 24 LSA)

3 I gruppi assicurativi devono mantenere a livello di gruppo una funzione attuariale con responsabilità e compiti a livello di gruppo in analogia con l’articolo 24 LSA.

Titolo prima dell’art. 197a

Sezione 2a: Strumenti della sorveglianza dei gruppi

Art. 197a Elaborazione del piano di liquidazione

(art. 67 LSA)

La FINMA può elaborare un piano di liquidazione se

a. l’insolvenza di un gruppo assicurativo potrebbe pregiudicare il sistema finanziario o l’economia reale; oppure

b. lo giustificano in particolare le seguenti caratteristiche di un gruppo assicurativo:

1. le dimensioni,

2. la complessità,

3. le interdipendente,

4. il profilo di rischio.

Art. 197b Rielaborazione del piano di liquidazione

(art. 67 LSA)

La FINMA verifica periodicamente il piano di liquidazione e si procura le informazioni necessarie dall’impresa di assicurazione.