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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»

assicurativo può fornire una garanzia finanziaria equivalente. La FINMA decide caso per caso quali garanzie finanziarie siano da considerare equivalenti.

Titolo prima dell’art. 190

Capitolo 4: Formazione e formazione continua

Art. 190 Standard minimi

(art. 43 cpv. 2 LSA)

1 Gli standard minimi della formazione e della formazione continua degli intermediari assicurativi devono essere configurati in modo tale da consentire l’esercizio professionale dell’attività e da garantire la protezione degli assicurati.

2 Devono comprendere i seguenti requisiti posti agli intermediari assicurativi:

a. capacità segnatamente nei settori:

1. acquisizione di clienti,

2. consulenza alla clientela,

3. assistenza alla clientela;

b. conoscenze di base del settore delle assicurazioni; nonché

c. conoscenze in funzione dell’attività in particolare nei settori:

1. assicurazione di cose, persone e contro i danni patrimoniali;

2. basi legali e normative,

3. conoscenze dei prodotti.

3 La formazione e la formazione continua devono essere comprovate dal superamento di un esame o da un altro attestato equivalente. La formazione continua può essere comprovata anche da attività didattiche documentate.

Art. 190a Rispetto degli standard minimi

(art. 43 cpv. 2 LSA)

1 Le organizzazioni di categoria, i cui standard minimi sono riconosciuti dalla FINMA, devono controllarne il rispetto.

2 Esse possono incaricare terzi del controllo di cui al capoverso 1.

3 Esse devono segnalare alla FINMA se un intermediario assicurativo non rispetta più gli standard minimi della formazione continua.

4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione in merito alla segnalazione.

Titolo prima dell’art. 190b

Capitolo 4: Rapporto e obbligo d’informare

Art. 190b Rapporto