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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine
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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»
assicurativo può fornire una garanzia finanziaria equivalente. La FINMA decide caso per caso quali garanzie finanziarie siano da considerare equivalenti.
Titolo prima dell’art. 190
Capitolo 4: Formazione e formazione continua
Art. 190 Standard minimi
(art. 43 cpv. 2 LSA)
1 Gli standard minimi della formazione e della formazione continua degli intermediari assicurativi devono essere configurati in modo tale da consentire l’esercizio professionale dell’attività e da garantire la protezione degli assicurati.
2 Devono comprendere i seguenti requisiti posti agli intermediari assicurativi:
a. capacità segnatamente nei settori:
1. acquisizione di clienti,
2. consulenza alla clientela,
3. assistenza alla clientela;
b. conoscenze di base del settore delle assicurazioni; nonché
c. conoscenze in funzione dell’attività in particolare nei settori:
1. assicurazione di cose, persone e contro i danni patrimoniali;
2. basi legali e normative,
3. conoscenze dei prodotti.
3 La formazione e la formazione continua devono essere comprovate dal superamento di un esame o da un altro attestato equivalente. La formazione continua può essere comprovata anche da attività didattiche documentate.
Art. 190a Rispetto degli standard minimi
(art. 43 cpv. 2 LSA)
1 Le organizzazioni di categoria, i cui standard minimi sono riconosciuti dalla FINMA, devono controllarne il rispetto.
2 Esse possono incaricare terzi del controllo di cui al capoverso 1.
3 Esse devono segnalare alla FINMA se un intermediario assicurativo non rispetta più gli standard minimi della formazione continua.
4 La FINMA emana disposizioni di esecuzione in merito alla segnalazione.
Titolo prima dell’art. 190b
Capitolo 4: Rapporto e obbligo d’informare
Art. 190b Rapporto