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Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 71 pagine

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Ordinanza sulla sorveglianza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 29 Considerazione del rischio di insolvenza

(art. 9a e 9b LSA)

1 Il valore conforme al mercato di attivi o di flussi di pagamento in entrata determinato tramite modelli di valutazione considera il rischio di insolvenza di controparti rilevanti come pure di altri rischi rilevanti.

2 Il valore conforme al mercato degli impegni e dei flussi di pagamento in uscita non considera il rischio di insolvenza proprio dell’impresa di assicurazione né, laddove gli impegni non siano computati nel capitale sopportante i rischi come strumenti di capitale assorbenti il rischio oppure non siano considerati nel capitale previsto, alcun effetto di riduzione degli impegni della solvibilità dell’impresa di assicurazione stessa.

Art. 30 Valutazione degli impegni assicurativi

(art. 9a LSA)

1 Il valore conforme al mercato degli impegni assicurativi corrisponde all’onere finanziario sostenuto dall’impresa di assicurazione per l’adempimento da parte sua delle pretese garantite dai contratti di assicurazione mantenendo costante il livello di protezione conformemente all’articolo 22.

2 Esso è pari alla somma del migliore valore di stima degli impegni assicurativi di cui al capoverso 3 e dell’importo minimo di cui al capoverso 4.

3 Il migliore valore di stima degli impegni assicurativi corrisponde al valore atteso dei flussi di pagamenti futuri garantiti scontati al tasso risk-free. I flussi di pagamenti comprendono tutte le prestazioni, i premi e i costi, ad eccezione dei costi di capitale, dovuti in futuro per onorare gli impegni assicurativi conformemente al capoverso 1.

4 L’importo minimo corrisponde all’accantonamento dei costi di capitale necessario all’adempimento degli impegni assicurativi dell’impresa di assicurazione conformemente al capoverso 1 per poter finanziare il capitale sopportante i rischi nella misura prevista dal livello di protezione.

Art. 31 Curve di rendimento

(art. 9b LSA)

1 Le curve di rendimento risk-free da utilizzare per valutare le posizioni di bilancio con modelli di valutazione, in particolare per valutare gli impegni assicurativi, sono prestabilite dalla FINMA per le principali valute.

2 Nella loro determinazione la FINMA considera in particolare la protezione degli assicurati nonché la reputazione, la competitività e la sostenibilità della piazza finanziaria svizzera. Non determina curve di rendimento che evidenziano scostamenti inspiegabili da quotazioni di mercato attendibili, risk-free.

3 La FINMA può approvare l’utilizzo da parte di un’impresa di assicurazione di curve di rendimento risk-free proprie nel quadro di un modello interno anziché di quelle risk-free predefinite dalla FINMA.

4 Per le valute per le quali la FINMA non predefinisce curve di rendimento, devono essere utilizzate curve di rendimento risk-free calcolate o scelte dall’impresa stessa. Il