Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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margine di manovra leggermente più ampio per tenere conto delle nuove esigenze della clientela e consentire l’innovazione. Tuttavia, in linea con il diritto europeo, con cui va garantita anche in futuro l’equivalenza del diritto svizzero (cfr. voto del consigliere agli Stati Schmid sull’art. 11 LSA nella seduta del Consiglio degli Stati del 13 dicembre 2021), si continua a esigere una stretta connessione tra l’attività assicurativa e l’attività parassicurativa. Ciò è garantito con le condizioni enunciate nel presente capoverso, che devono essere soddisfatte cumulativamente. Al riguardo occorre considerare che nel settore della riassicurazione si deve presupporre un campo di applicazione più ampio delle attività parassicurative, ossia una connessione meno stretta tra attività di riassicurazione e attività parassicurative.

I servizi erogati da una società del gruppo a un’altra società del gruppo continuano a essere considerati affini all’assicurazione.

Lettera a

La lettera a chiarisce che l’attività parassicurativa deve avere un rapporto funzionale complementare all’attività assicurativa oppure essere un prodotto risultante direttamente dall’attività assicurativa. Tuttavia tale nesso non deve essere imperativamente vincolato alla conclusione di un singolo contratto di assicurazione o al calcolo attuariale del premio. I partner commerciali possono quindi essere anche broker, potenziali clienti o altri terzi. Il necessario rapporto funzionale sussiste se vi è una relazione con una funzione importante dell’impresa di assicurazione. Ciò può verificarsi anche se un assicuratore, in misura strettamente limitata, immette sul mercato prodotti o servizi che sviluppa per la sua propria attività e per i quali dispone della competenza e dei processi necessari, anche se nel caso specifico ciò non comporta l’acquisto di un prodotto assicurativo. Si pensi in proposito, per esempio, al risk engineering, alla consulenza per la cibersicurezza, alla consulenza sulla previdenza o alla consulenza patrimoniale. A questo titolo dovrebbe essere possibile agli assicuratori anche vendere o concedere in licenza ad altri assicuratori o società interessate un sistema informatico sviluppato per l’assicurazione. È ipotizzabile pure che il call center di un assicuratore utilizzi le proprie risorse inattive per mettere a disposizione servizi valet a clienti non assicurativi. Infine, l’impresa di assicurazione dovrebbe poter esercitare anche la pura intermediazione di prodotti e servizi di terzi entro limiti ristretti.

Lettera b

L’esercizio dell’attività parassicurativa non deve essere possibile illimitatamente in termini di volume d’affari e cerchia dei destinatari. Per salvaguardare la stretta relazione con l’attività assicurativa, un’impresa di assicurazione deve rimanere chiaramente tale e non diventare un offerente di prodotti vari con assicurazione annessa. In tal senso la lettera b restringe il raggio d’azione dell’attività consentita secondo la lettera a, ammettendo solo entro limiti molto circoscritti attività che hanno un rapporto funzionale con le attività assicurative, ma che la giurisprudenza non definisce attività assicurative. Non è possibile quantificare queste attività, poiché dipendono dal ramo assicurativo e anche dalla conseguente attività in questione. Come regola generale si può ipotizzare che tale attività sia strettamente limitata se gli emolumenti da essa generati rimangono di norma al di sotto del 5 per cento del fatturato di un’impresa di assicurazione. Nella valutazione del volume consentito si può considerare se i clienti sono propri stipulanti o terzi di altro tipo. Se un’attività comprende soltanto propri stipulanti, il limite potrebbe essere esteso.

Capoverso 2

Le imprese di assicurazione devono tenere conto di tutte le attività di cui al presente articolo nella gestione dei rischi secondo l’approccio sia qualitativo che quantitativo. L’articolo 22 LSA e gli articoli 96 e seguenti OS relativi alla gestione dei rischi sono applicabili di conseguenza. L’integrazione nel SST dipende dal tipo e dalla portata del rischio dell’attività estranea all’assicurazione. Occorre dunque procedere a una valutazione caso per caso. Se la modellizzazione è insufficiente o per coprire i rischi operativi, per esempio se lo esige la situazione di rischio, la FINMA può disporre adeguate maggiorazioni del capitale previsto o adeguate riduzioni del capitale sopportante i rischi.