Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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Capoverso 3

La nuova attività contemplata dal presente articolo si distingue dall’attività assicurativa vera e propria, per esempio perché non sono riscossi premi né sono costituite riserve tecniche. Se figura nel bilancio dell’impresa di assicurazione, questa attività comporta dunque una presentazione e una rendicontazione trasparenti e separate.

Capoverso 4

La disposizione chiarisce la procedura applicabile nel caso in cui un’attività non soddisfi più uno dei requisiti di cui al capoverso 1.

Art. 5c Attività non connesse con l’attività assicurativa

Capoverso 1

Nella definizione dei dettagli, il Consiglio federale tiene conto dei rischi dell’impresa di assicurazione e degli assicurati anche nell’attività non connessa con l’attività assicurativa (art. 11 cpv. 2 LSA). In questa ottica il presente capoverso sancisce i criteri applicati dalla FINMA nella verifica dell’attività non esente da autorizzazione.

Secondo la lettera a, gli interessi degli assicurati non possono essere messi in pericolo. Un siffatto pericolo potrebbe esistere, per esempio, quando un’impresa di assicurazione iscrive a bilancio rischi dell’attività estranea all’assicurazione di cui non ha il controllo. Per contro, è possibile ammettere attività estranee all’assicurazione non esenti da autorizzazione se i rischi sono chiari e gestibili.

La lettera b sancisce pertanto che l’impresa di assicurazione deve padroneggiare i rischi derivanti dalle attività menzionate.

Secondo la lettera c, la sorveglianza della FINMA non deve essere resa eccessivamente difficile, come nel caso in cui l’attività estranea all’assicurazione non è ricostruibile, per esempio a causa della sua elevata complessità e della quasi assenza di competenze o standard specifici a tale attività. Naturalmente le imprese di assicurazione hanno la possibilità di illustrare alla FINMA i dettagli del tipo di attività in questione.

Capoverso 2

La disposizione esplicita che gli impegni assunti nell’ambito di trattati internazionali devono essere osservati. Ciò riguarda in particolare l’accordo concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita concluso con l’UE e il Regno Unito.

(Titolo secondo: Avvio dell’attività assicurativa, capitolo 3: Disposizioni sulla garanzia)

Art. 14a Organizzazione

Il governo d’impresa (corporate governance) disciplinato nel presente articolo rientra tra i requisiti fondamentali generalmente riconosciuti nella gestione di una società. Nell’ambito della sorveglianza degli assicuratori il governo d’impresa non è concretamente regolamentato a livello di legge o di ordinanza, bensì è desumibile dalle esigenze prudenziali concernenti la garanzia di un’attività irreprensibile (art. 14 cpv. 1 LSA), che tuttavia copre un raggio molto ampio. Per concretizzare tale garanzia, questo importante aspetto della gestione di un’impresa deve essere sancito a livello di ordinanza con una norma generale sull’organizzazione. Il governo d’impresa riguarda l’intera organizzazione della società e tutti i processi operativi lungo l’intera catena di creazione del valore. La prassi può continuare a essere configurata nel quadro definito dalla circolare FINMA 2017/02 «Corporate governance - assicuratori».

(Titolo secondo: Avvio dell’attività assicurativa)

Capitolo 3a: Conflitti di interessi