Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine

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Art. 14b Definizione

Le imprese di assicurazione devono adottare provvedimenti organizzativi adeguati per evitare conflitti di interessi (art. 14a LSA). Il presente articolo concretizza come esse assicurano che i loro interessi e quelli dei loro collaboratori (ed eventualmente degli intermediari assicurativi loro vincolati) non si oppongano agli interessi degli stipulanti e che gli interessi degli stipulanti non siano in conflitto tra loro.

Occorre osservare in generale che le azioni orientate al rendimento fanno parte per loro natura di ogni attività e di per sé non costituiscono ancora un conflitto di interessi né violano il principio della buona fede. Per agevolare una delimitazione, l’ordinanza precisa prima di tutto il concetto di conflitto di interessi con un esempio.

I conflitti di interessi nei confronti dello stipulante possono sorgere non solo nella relazione diretta con l’impresa di assicurazione, ma in determinate situazioni anche con imprese correlate con quest’ultima. Rientrano nel caso specifico in primo luogo gli intermediari assicurativi vincolati, ma anche le società del gruppo al quale l’impresa appartiene.

Per chiarire la prassi al riguardo, in conformità con l’articolo 25 dell’ordinanza del 6 novembre 201914 sui servizi finanziari (OSerFi) si rimarca che la gestione dei conflitti di interessi segue il meccanismo a cascata già stabilito nella LSA secondo cui i conflitti di interessi devono essere nei limiti del possibile evitati. Le imprese di assicurazione devono dunque essere in grado, dal punto di vista organizzativo, di riconoscere conflitti di interesse potenziali o reali. I pertinenti requisiti sono commisurati ai rischi, in particolare devono essere adeguati alle dimensioni, alla complessità e alla forma giuridica. Le imprese di assicurazione devono sostanzialmente verificare se, per esse stesse, i loro collaboratori o gli intermediari assicurativi ad esse vincolati, esistono incentivi a trascurare gli interessi degli stipulanti oppure ad anteporre i propri interessi. Al riguardo devono essere considerati sia gli incentivi finanziari corrisposti da terzi all’impresa di assicurazione sia gli incentivi offerti ai collaboratori o agli intermediari vincolati all’impresa di assicurazione. Per valutare se sussiste un conflitto di interessi, sono sempre determinanti le circostanze nel singolo caso, quindi in particolare la natura, la portata e la complessità delle attività, i segmenti di clienti interessati come pure la struttura dell’impresa di assicurazione, in particolare l’eventuale appartenenza a un gruppo con le sue interdipendenze. I provvedimenti organizzativi prescritti (art. 14a LSA) annoverano dunque per esempio le analisi nel processo di sviluppo dei prodotti (analisi delle esigenze; definizione dei gruppi target; accertamento delle esigenze dei clienti ecc.), un’accurata formazione di base e continua dei collaboratori che operano nella consulenza degli stipulanti e degli intermediari assicurativi vincolati all’impresa di assicurazione, una gestione delle vendite orientata al cliente (pagamento di provvigioni tenendo conto di criteri quantitativi, ma anche qualitativi) come pure monitoraggio e reporting (analisi dei rischi, studi sulla rete di vendita con audit in incognito [mystery shopping], controllo dei processi, review ecc.). Il tipo, la portata e la verifica di direttive interne eventualmente da emanare per evitare i conflitti d’interessi dovranno essere commisurati all’attività e alle dimensioni dell’impresa di assicurazione. Lo stesso vale per i provvedimenti da attuare.

Art. 14c Pubblicazione

Se i conflitti d’interesse non possono essere evitati o la loro esclusione ostacola la fornitura di un servizio assicurativo, l’impresa di assicurazione deve comunicarlo agli stipulanti (art. 14a cpv. 2 LSA). Consapevoli dei fatti essenziali, questi ultimi devono poter valutare se vogliono concludere il contratto di assicurazione malgrado il conflitto di interessi oppure, nel caso in cui il conflitto di interessi si verifichi soltanto dopo la conclusione del contratto nell’ambito di una relazione d’affari durevole, se mantenere in essere il contratto di assicurazione. La nozione di supporto durevole nel capoverso 4 si basa sull’articolo 4 (1) numero 62 MiFID II e comprende

14 RS 950.11 e spiegazioni della stessa data consultabili all’indirizzo: www.admin.ch > Consiglio federale > Documentazione > Comunicati stampa.