Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/118: Modifica dell’ordinanza sulla sorveglianza (sorveglianza, solvibilità, norme di comportamento, intermediazione assicurativa) · 85 pagine
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Per quanto riguarda l’ammontare della copertura, dato l’attuale ammontare dell’accantonamento degli assicuratori e ipotizzando che in caso di fallimento il 30 per cento delle perdite dovrebbe essere coperto dal FNG, si ritiene adeguato un importo di 700 milioni di franchi, che coprirebbe circa il 150 per cento di un’inadempienza di Axa quale maggiore partecipante al mercato. Questo ‘importo offre un livello relativamente alto di protezione per le parti lese e inoltre tiene conto del solido finanziamento attuale e del rischio di insolvenza delle grandi imprese, che può essere considerato piuttosto contenuto. Inoltre, in caso di insolvenza di un piccolo assicuratore, sarebbe il mercato a dettare le regole e il portafoglio troverebbe un acquirente in tempi relativamente brevi, rendendo così superfluo un intervento da parte del FNG.
Secondo uno scenario attuale, con l’odierno importo annuale di 3.80 franchi per veicolo a motore, il primo accumulo del fondo fino a concorrenza del limite di responsabilità potrebbe essere raggiunto in circa 18 anni.
Capoverso 2
La disposizione fissa i parametri per il limite massimo di responsabilità di cui al capoverso 1. Determinante ai fini del computo di tutti i pagamenti relativi a una procedura di fallimento e di risanamento con il limite massimo di responsabilità non è il momento in cui i pagamenti sono stati effettuati, bensì l’avvio della procedura. Il termine dei 5 anni non significa che il FNG debba effettuare i pagamenti unicamente nel corso dei primi cinque anni di una procedura di fallimento e risanamento. Per il computo con il limite massimo di responsabilità si devono considerare anche i pagamenti da effettuare negli anni successivi alla scadenza dei primi 5 anni. Il termine è decisivo solo per bloccare il limite massimo di responsabilità, non per l’importo da computare. Al più tardi dopo 5 anni dall’avvio della procedura, il limite massimo di responsabilità di cui al capoverso 1 è di nuovo interamente disponibile per nuove procedure di fallimento e di risanamento avviate, con riserva di pagamenti relativi ad altre procedure di fallimento e risanamento la cui apertura risale a meno di 5 anni fa. Per la ricostituzione del FNG è quindi disponibile un periodo massimo di 5 anni.
Capoverso 3
La disposizione regola il rapporto tra più casi d’insolvenza aperti in un periodo continuo di 5 anni secondo il capoverso 2. Determinante per l’ordine di utilizzo, e quindi in ultima analisi per il calcolo dei fondi rimanenti, ancora disponibili fino a concorrenza del limite massimo di responsabilità, è anche in questo caso unicamente il momento in cui è stata avviata la procedura (first come, first serve). Per l’ammontare del computo al limite massimo di responsabilità si devono considerare anche i pagamenti da effettuare solo dopo la scadenza dei primi 5 anni. Non è quindi rilevante che ci siano effettivamente stati dei pagamenti nei primi cinque anni dopo l’avvio della procedura né quando ciò sia avvenuto.
Capoverso 4
Questa disposizione disciplina il rapporto delle pretese nell’ambito di un caso d’insolvenza qualora le prestazioni necessarie a tale procedura eccedessero i fondi del FNG (ancora) disponibili fino a concorrenza del limite massimo di responsabilità. Si applica il principio della parità di trattamento delle pretese di pari grado.
Capoversi 5 e 6
Spetta alla FINMA approvare o emanare l’applicazione di eventuali riduzioni secondo i capoversi precedenti. Le persone interessate possono impugnare la decisione della FINMA con i mezzi di ricorso ordinari del diritto amministrativo.
Capoverso 7
Per ragioni di chiarezza, si sancisce che il FNG continua ad essere alimentato dai contributi obbligatori dei detentori di veicoli a motore secondo l’articolo 76a LCStr e l’articolo 58 OAV.
Capoverso 8