Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura Articolo 23
L'articolo definisce i costi computabili per provvedimenti nel quadro del ripristino periodico.
Si è proceduto a diverse semplificazioni e precisazioni. Per tutti i RiP (anche nel caso di muri a secco e suonen) vengono definiti costi computabili fissi. Per le strade agricole la graduazione dei costi computabili è stata adeguata in modo da includere i costi suppletivi per i manufatti e gli impianti per l’evacuazione delle acque.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 24
L'articolo definisce le aliquote di contributo concesse, graduate in funzione della categoria di provvedimenti e della zona di contribuzione (conformemente all'ordinanza concernente il catasto della produzione agricola e la delimitazione di zone). Le aliquote di contributo sono riprese senza modifiche. La disposizione con la quale per i ripristini dopo danni causati da elementi naturali si applicano le aliquote di contributo per provvedimenti collettivi finora faceva parte delle istruzioni e spiegazioni relative all’ordinanza.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 25
Per provvedimenti edilizi, esclusi i ripristini periodici, possono essere concessi contributi supplementari. L'articolo definisce in quali casi ciò è possibile. I dettagli sono contenuti nell'allegato 4.
I contributi supplementari non richiedono un contributo cantonale di cui all’articolo 8. Le aliquote di contributo di cui all'articolo 24 e i contributi supplementari, in totale, non possono superare il valore massimo stabilito per la zona.
[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]
Articolo 26
Nel caso di provvedimenti collettivi del genio rurale possono essere concessi crediti di investimento sotto forma di credito di consolidamento per agevolare il finanziamento dei costi che l'ente promotore deve assumersi (costi residui). I crediti di investimento possono essere concessi anche sotto forma di crediti di costruzione per finanziare l’inizio dei lavori prima del versamento dei contributi pubblici.
Secondo l’articolo 106 LAgr, non è prevista la concessione di crediti di investimento per provvedimenti individuali del genio rurale.
[Base legale: art. 105 cpv. 1 lett. b e 2 LAgr]
Articolo 27
L'articolo elenca tutti i provvedimenti per le costruzioni che possono essere sostenuti o realizzati in un'azienda di produzione. Quest'ultima può essere un'azienda agricola, un’azienda dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale oppure un'azienda produttrice di funghi.
Nel capoverso 2 lettera a è stabilito che le costruzioni e le installazioni per le attività agricole di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera a LAgr possono beneficiare di un sostegno finanziario.