Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 68Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
Le aziende dedite alla pesca o alla piscicoltura possono ricevere aiuti finanziari soltanto per impianti che servono per la produzione, lo stoccaggio, la lavorazione o la commercializzazione di prodotti regionali.
[Base legale: art. 3 cpv. 1-3, art. 93 cpv. 1 lett. b, 94 cpv. 2 lett. a, 105 cpv. 1 lett. a, 106 cpv. 1 lett. b-d e cpv. 2 lett. c-e LAgr]
Articolo 28
L'articolo elenca tutti i provvedimenti al di fuori della produzione agricola o ortoflorovivaistica che possono essere sostenuti (provvedimenti collettivi). Al progetto devono partecipare due aziende agricole o ortoflorovivaistiche.
Nel capoverso 1 lettera d è stabilito esplicitamente che per i provvedimenti collettivi per le costruzioni possono essere finanziati studi di base. Ciò corrisponde alla prassi attuale.
Le piccole aziende artigianali possono continuare a ricevere aiuti finanziari soltanto per impianti che servono per la produzione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti regionali.
Le aziende d'estivazione di persone fisiche e giuridiche che non hanno alcun legame con un'azienda agricola possono continuare a ricevere aiuti finanziari per il risanamento delle proprie costruzioni e installazioni.
[Base legale: art. 93 cpv. 1 lett. b, 94 cpv. 2 lett. b e c, 105 cpv. 1 lett. b e c, 107 cpv. 1 lett. b LAgr]
Articolo 29
Di norma, le persone fisiche possono ricevere aiuti finanziari. Tuttavia, nel caso delle aziende d'estivazione e a condizione che l'articolo 3 sia adempiuto, il proprietario (persona fisica o giuridica) non deve gestirle personalmente per ricevere aiuti finanziari. Con questo articolo si regola la situazione nel caso in cui il gestore non è proprietario dell’alpe. Se il richiedente è una persona giuridica deve adempiere le condizioni concernenti il capitale e i diritti di voto. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
Come è già il caso attualmente, i gestori di un'azienda agricola devono disporre di una formazione agricola o di una qualifica equivalente in una professione speciale dell’agricoltura.
Come finora, l’UFAG stabilisce in una circolare i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell’azienda. L’attuale circolare dell’UFAG n. 4/2017 mantiene la sua validità fino a nuovo avviso.
[Base legale: art. 89 cpv. 1, 93 cpv. 4, 96 cpv. 2 e art. 177 LAgr]
Articolo 30
I Cantoni sono incaricati del finanziamento e della valutazione della sopportabilità. Il finanziamento e la sopportabilità dell’investimento devono essere dimostrati con l'aiuto di uno strumento di pianificazione adeguato, per un periodo di cinque anni e tenendo conto delle relative condizioni quadro economiche. Nell'analisi economica rientra anche una valutazione del rischio dell'investimento in relazione all’orientamento strategico dell’azienda. Nel caso di investimenti inferiori a 100 000 franchi, il Cantone può rinunciare a una verifica approfondita della sopportabilità. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
Il piano di gestione, attualmente richiesto separatamente, va considerato in relazione alla valutazione del rischio, in particolare si tiene conto delle future condizioni quadro. Il Cantone potrebbe richiedere e valutare ad esempio l'integrazione di un'analisi SWOT, un'analisi dei vantaggi o delle sensibilità.