Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 77Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 102 e 177 LAgr]
Articolo 66
L'articolo chiarisce come è stabilito l'importo dei contributi da restituire in caso di modifiche della destinazione. Questa disposizione corrisponde alla normativa attualmente in vigore, non sono state proposte modifiche materiali.
[Base legale: art. 102 e 177 LAgr]
Articolo 67
L'articolo elenca le eccezioni al divieto di frazionamento in modo esaustivo. Rispetto alle disposizioni attualmente in vigore non è cambiato nulla.
Per una semplificazione amministrativa l'UFAG definisce i casi d'importanza esigua (bagatelle) per i quali è sufficiente una notifica da parte dell'UFAG sotto forma di elenco ricapitolativo e non sono necessarie singole decisioni.
[Base legale: art. 102 e 177 LAgr]
Articolo 68
L'articolo chiarisce come è stabilito l'importo dei contributi da restituire in caso di frazionamento. Ciò corrisponde alla disposizione attuale.
[Base legale: art. 102 e 177 LAgr]
Articolo 69
Come è stato il caso finora, gli aiuti finanziari vanno restituiti completamente nelle circostanze elencate nell'articolo.
Come finora, nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. Il tasso d'interesse del 3 per cento è definito nell'ordinanza. Finora, invece, si poteva applicare un tasso d'interesse del 5 per cento secondo la legge sui sussidi (art. 24 LSu).
[Base legale: art. 109 e 171 LAgr].
Articolo 70
Nel caso dei crediti di investimento si tratta del fondo di rotazione che la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni a titolo di prestito. Gli averi della Confederazione sono quindi registrati tra i passivi dei consuntivi cantonali. Per l’armonizzazione con il conto finanziario della Confederazione, i Cantoni informano l'UFAG due volte all'anno in merito alla situazione finanziaria del fondo di rotazione. Se necessario, la Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni nuovi mezzi finanziari nel quadro del bilancio federale ordinario. Sono state riprese le disposizioni vigenti e ciò corrisponde alla prassi pluriennale relativa alla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni.
[Base legale: art. 105 LAgr]