Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura
que e della pianificazione del territorio (incl. sentieri) e che non richiedono un impegno finanziario significativo da parte della Confederazione. Tra questi rientra gran parte delle costruzioni (art. 50 cpv. 1 lett. b OMSt).
Secondo l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), si garantisce che venga esaminata la conformità con la legislazione federale dei progetti cantonali sostenuti dalla Confederazione nella procedura cantonale di approvazione del progetto com’è il caso per gli altri compiti della Confederazione e che le autorità federali e le commissioni incaricate possano essere coinvolte nella procedura in funzione del rispettivo livello. Il parere conforme al diritto federale ed esaustivo con la relativa ponderazione degli interessi da parte dell’autorità cantonale competente è un documento indispensabile per l’esame della domanda.
L’esigenza che prevede che per i progetti i cui contributi federali superano presumibilmente
100 000 franchi è necessario un parere, è stralciata. In questo modo i Cantoni hanno una responsabilità maggiore nell’esame del progetto.
I progetti cantonali devono essere coordinati con quelli federali. In questo caso è sempre necessario un parere dell’UFAG.
L’UFAG si esprime nel quadro di un corapporto, se un progetto sottostà a un esame dell’impatto sull’ambiente.
[Base legale: art. 97 e 177 LAgr]
Articolo 51
Le domande di aiuti finanziari della Confederazione possono essere inoltrate come finora alle autorità cantonali designate dal Cantone. Dopo l'approvazione le autorità cantonali competenti trasmettono le domande di aiuto finanziario per via elettronica alla Confederazione.
[Base legale: art. 97 e 177 LAgr]
Articolo 52
Nell'articolo sono elencati i documenti che devono essere allegati alla domanda di aiuto finanziario. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali. In particolare occorre caricare nel sistema l’autorizzazione edilizia e le decisioni cantonali sul contributo cantonale e i crediti di investimento.
È stato aggiunto un rimando alla Raccomandazione SIA 406 determinante per le procedure in relazione a progetti del genio rurale.
[Base legale: art. 97 e 177 LAgr]
Articolo 53
La Confederazione concede i contributi emettendo una decisione formale che trasmette alle autorità cantonali competenti. Se si tratta di un progetto per il quale è previsto anche un credito di investimento, nella sua decisione la Confederazione stabilisce contemporaneamente l'attribuzione dei contributi e la concessione del credito di investimento. Nel caso di progetti sostenuti soltanto con crediti di investimento, la Confederazione emette una decisione a partire da un importo di 500 000 franchi (importo massimo) in merito alla concessione del credito di investimento. I mutui scoperti devono essere inclusi nel calcolo dell'importo massimo. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.
[Base legale: art. 97 e 105 LAgr]