Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 73Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

Per mettere in atto rapidamente le nuove conoscenze tese a ridurre le emissioni di ammoniaca nell'agricoltura, l'UFAG può stabilire separatamente ulteriori provvedimenti a tempo determinato e definire le rispettive aliquote di contributo (cfr. all. 7). In questo modo s’intendono raggiungere più rapidamente o in modo più efficace gli Obiettivi ambientali per l'agricoltura in questo settore.

L'UFAG è competente per l’adeguamento delle aliquote. Già ora poteva farlo modificando l’OIMSC. In relazione all’introduzione di nuove tecnologie edili e di sistemi di stabulazione rispettosi dell’ambiente e degli animali, questa flessibilità è necessaria per reagire tempestivamente.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e art. 177 LAgr]

Articolo 49

L'articolo definisce i principi per il calcolo dell’aiuto finanziario (credito di investimento). Le aliquote e le ulteriori disposizioni relative ai provvedimenti sono stabilite nell'allegato 7.

Nell'allegato 7 sono ridefiniti gli importi forfettari per l'aiuto iniziale. A partire da dimensioni dell'azienda di 1 USM e 100 000 franchi l'importo aumenta di 25 000 franchi per ogni 0,5 USM supplementare:

Unità standard di manodopera (USM) Credito di investimento in fr.

0,60—0,99 75 000

1,00---1,49 100 000

1,50---1,99 125 000

2,00---2,49 150 000

... ...

Laddove possibile sono stabiliti sostegni forfettari (provvedimenti tesi a ridurre le emissioni di ammoniaca e il carico di sostanze nocive). L'aiuto iniziale per pescatori e piscicoltori resta limitato a

110 000 franchi.

Laddove non è concesso alcun sostegno forfettario, l'importo dei crediti di investimento equivale al 50 per cento dei costi computabili.

Come previsto finora dall’OIMSC, l'UFAG è competente per l’adeguamento delle aliquote. Questo può rendersi necessario, ad esempio, se i costi di costruzione dovessero aumentare considerevolmente o le esperienze maturate mostrassero che le aliquote sono troppo elevate o troppo basse.

[Base legale: art. 106 cpv. 5 e art. 177 LAgr]

Articolo 50

Secondo l’articolo 97 LAgr, all’occorrenza, l’UFAG sente le altre autorità federali i cui settori d’attività sono interessati dal progetto. Comunica al Cantone le condizioni e gli oneri a cui soggiace l’assegnazione di un contributo. Il Consiglio federale designa i progetti che non devono essere sottoposti per parere all’UFAG. L’UFAG decide in merito alla concessione di un contributo federale soltanto quando il progetto è passato in giudicato.

Nel messaggio concernente l’evoluzione della politica agricola a partire dal 2022 è stata stabilita la necessità di definire nell’ordinanza i dettagli concernenti l’articolo 97, in particolare anche quali progetti non devono essere sottoposti al parere dell’UFAG. È il caso, ad esempio, di quelli che non tangono sostanzialmente gli interessi della protezione della natura e del paesaggio, della protezione delle ac-