Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/120: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 · 214 pagine

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Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura

Articolo 54

Per i PSR si conclude una convenzione. Le parti contrattuali sono la Confederazione, il Cantone e l'ente promotore del progetto. Affinché la Confederazione possa concedere aiuti finanziari, la convenzione deve disciplinare i punti elencati al capoverso 3. Durante la fase d'attuazione la convenzione può essere modificata. Se si aggiungono nuovi provvedimenti, essi sono promossi con un'aliquota di contributo ridotta. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.

[Base legale: art. 93 cpv. 4 e 177 LAgr]

Articolo 55

La convenzione per i PSR comprende una serie di documenti che devono essere messi a disposizione dall'autorità cantonale competente e dall'ente promotore. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.

[Base legale: art. 97 e 177 LAgr]

Articolo 56

I beneficiari di aiuti finanziari possono iniziare la fase di attuazione del progetto soltanto dopo che l'aiuto finanziario è stato autorizzato dall'autorità cantonale competente e l'inizio dei lavori o gli acquisti sono stati approvati.

L’autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l’attesa del passaggio in giudicato della decisione potrebbe creare gravi pregiudizi. Nel caso di progetti con contributi tale autorizzazione può avvenire solo con il consenso della Confederazione. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.

[Base legale: art. 26 LSu]

Articolo 57

Il progetto deve essere eseguito in linea con il progetto fondato sulla decisione in merito agli aiuti finanziari. Le modifiche al progetto devono essere approvate dalla Confederazione se hanno un impatto sulla determinazione dell'aiuto finanziario, se un progetto riguarda un inventario federale o se i progetti sottostanno a un obbligo legale di coordinamento a livello federale.

Se viene inoltrata una domanda di contributo per la copertura di costi suppletivi. è necessaria l'approvazione della Confederazione se i costi suppletivi superano 100 000 franchi o ammontano almeno al 20 per cento del preventivo approvato. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.

[Base legale: art. 27 LSu]

Articolo 58

I Cantoni possono richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori. Tuttavia, i pagamenti parziali non possono superare l'80 per cento del contributo totale concesso. Ciò corrisponde alla disposizione e alla prassi attuali.

[Base legale: art. 23 LSu]