Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/122: Revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue · 11 pagine

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Anche i partiti politici (PS, UDC) sostengono nella sostanza la revisione parziale, sottolineano l’importanza di promuovere le lingue nazionali e accolgono con favore le semplificazioni e gli adeguamenti della prassi previsti. Tuttavia, l’UDC rileva che la revisione parziale non dovrebbe comportare costi supplementari a lungo termine per la Confederazione e che le istituzioni extrascolastiche non dovrebbero mettere in discussione il ruolo dominante della scuola dell’obbligo nell’insegnamento del plurilinguismo.

Nelle loro risposte le organizzazioni si concentrano principalmente sulle disposizioni sulla promozione delle lingue minoritarie italiano e romancio, nonché sulla disposizione relativa al sostegno di organizzazioni e istituzioni (art. 14). Nell’interesse del coordinamento, varie organizzazioni linguistiche si sono scambiate i pareri e li hanno armonizzati (FH, FdB, FpiS, LR, IP Italianità / DTI, Pgi). Anche il tenore generale di questi riscontri è positivo.

BADEM si è limitata a commentare l’articolo 14 (sostegno a organizzazioni e istituzioni). L’organizzazione respinge le modifiche previste perché non rispecchierebbero il principio della protezione delle minoranze e sarebbero quindi in contrasto con la Costituzione federale, la legge sulle lingue (RS 441.1) e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (RS 0.441.2).

La SBG-FSS non comprende perché non si possa cogliere l’opportunità della revisione per promuovere la lingua dei segni in Svizzera. La federazione chiede che nella revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue vengano inserite misure concrete per la promozione di questa lingua.

3.2 Osservazioni su singole disposizioni

Quanto segue si concentra sulle alternative proposte per determinate disposizioni, ossia sugli adeguamenti auspicati rispetto al progetto posto in consultazione:

Art. 9 Scambi in ambito scolastico

La promozione degli scambi scolastici è una questione fondamentale per i Cantoni, che accolgono con favore l’aggiornamento della relativa disposizione dell’ordinanza. Tuttavia, alcuni Cantoni (FR, SG, TI), il PS e diverse organizzazioni (FdB, FH / IP Italianità / DTI, LR / Pgi, OLSI, USS) vorrebbero che il testo fosse più preciso, per garantire l’inclusione di tutte le forme di scambio e mobilità tra tutti i livelli scolastici e le regioni linguistiche. La nozione di «scambio» non dovrebbe essere subordinata alla condizione di «reciprocità», ma andrebbe intesa nel senso di «mobilità». In particolare, sarebbe necessario specificare nell’ordinanza che la promozione si riferisce anche alla formazione professionale di base.

La trasformazione dell’agenzia movetia, prevista a medio termine, in un ente di diritto pubblico viene espressamente accolta con favore (AG) o ne è preso atto (SO). L’UDC vorrebbe mantenere l’attuale forma giuridica, in quanto teme che la trasformazione dell’agenzia possa comportare costi elevati per la Confederazione.

Infine, l’agenzia movetia sottolinea che gli strumenti e le possibilità di scambio nazionale sono ancora generalmente limitati rispetto allo scambio internazionale.

Art. 10 Lingue nazionali nell’insegnamento

La prevista flessibilizzazione delle disposizioni sulla promozione di progetti di insegnamento delle lingue nazionali (art. 10) è particolarmente importante per i Cantoni, in quanto contribuirebbe a calibrare maggiormente i progetti in base alle esigenze delle scuole e consentirebbe una migliore promozione delle lingue nazionali nell’insegnamento (AG, BL, BS, NE, NW, UR, VD). I Cantoni constatano con soddisfazione l’accoglimento di questa loro esigenza, emersa da un sondaggio svolto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) nella primavera del 2020.