Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/122: Revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue · 11 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati
Il Cantone TG ritiene che le misure a favore dei Cantoni GR (art. 20) e TI (art. 22) siano formulate in modo troppo generico e debbano essere rese più concrete per non destare l’impressione che i contributi federali vengano distribuiti senza criteri ben precisi.
Art. 22 Misure generali nel Cantone Ticino
Il Cantone TI e le organizzazioni IP Italianità / DTI e OLSI respingono la modifica dell’articolo 22 così come è stata proposta. Ritengono infatti problematico limitare i programmi e i progetti di ricerca meritevoli di promozione all’ambito linguistico o alla politica linguistica. Lingua e cultura sono indissolubilmente connesse tra loro ed escludere qualsiasi tipo di ricerca che vada oltre l’ambito puramente linguistico o politico-linguistico sarebbe un approccio inutilmente rigido.
Il Cantone TI e l’OLSI giudicano inoltre insufficiente la trasposizione della disposizione sulla promozione delle attività di traduzione da parte del Cantone Ticino (art. 25 nell’ordinanza vigente), perché l’oggetto dell’articolo 22 lettera b non è illustrato chiaramente.
Per questo articolo si rimanda anche al parere del Cantone TG (nella sezione sugli art. 18–20).
Art. 23 Sostegno a organizzazioni e istituzioni
Il Cantone TI e l’OLSI criticano il criterio dell’«attività sovraregionale» (già richiesto nell’attuale versione dell’ordinanza e a livello di legge) come condizione per sostenere organizzazioni e istituzioni: a loro parere, al Cantone TI, monolingue, non si possono applicare le stesse regole che valgono per il Cantone GR, trilingue.
Art. 24 Aiuti finanziari all’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana
L’inclusione della disposizione sulla promozione dell’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (OLSI) in quella sul sostegno a organizzazioni e istituzioni da parte del Cantone TI (art. 23) è accolta positivamente dall’istituzione.
Art. 29 Versamento degli aiuti finanziari
I Cantoni sostengono lo snellimento delle procedure per la presentazione delle domande e il versamento degli aiuti finanziari.