Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/122: Revisione parziale dell’ordinanza sulle lingue · 11 pagine

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Il Cantone AG suggerisce di impiegare il termine «progressivo» al posto di «innovativo», poiché l’obiettivo della promozione non è tanto la novità, quanto l’ulteriore sviluppo e il miglioramento dei progetti. Varie organizzazioni chiedono anche che venga promosso l’insegnamento in una quarta lingua nazionale, ossia in romancio (FdB, FH / HL, LR). Dal punto di vista dell’UDC l’insegnamento di una seconda lingua straniera dovrebbe iniziare al più presto al livello secondario ed essere sancito nell’ordinanza con uno specifico complemento.

Art. 11 Conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti

L’adeguamento redazionale e l’uniformazione della rubrica e della formulazione dell’articolo 11 sono di per sé incontestati. Tuttavia, il Cantone VS ritiene che la promozione non debba limitarsi allo sviluppo dei sussidi didattici (lett. c), ma riguardare anche l’uso della lingua al teatro o nelle lezioni di canto.

Il Cantone TI e varie organizzazioni linguistiche (FH / HL, LR, OLSI) propongono di completare l’articolo 11 in modo che l’insegnamento in italiano e in romancio possa essere sostenuto al di fuori dei Cantoni TI e GR con aiuti finanziari ai Cantoni da parte della Confederazione, in conformità al piano di insegnamento integrato nella lingua e nella cultura d’origine (cfr. anche cap. 3.3).

Art. 12 Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo

La modifica e la semplificazione a livello redazionale dell’articolo 12 sono accolte con favore. Varie organizzazioni auspicano tuttavia che questa disposizione venga precisata per assicurare che la rete di ricerca nazionale comprenda tutte e quattro le regioni linguistiche (FdB, FH / HL, LR / IP Italianità / DTI). Il Cantone NE vorrebbe che fosse garantito che il mandato di ricerca dell’IDP sia conforme alle esigenze della scuola, ad esempio consultando i responsabili dell’insegnamento delle lingue in ogni Cantone.

Art. 13 Sostegno ad agenzie di stampa

Il Cantone VS è l’unico ad esprimersi su questo articolo, proponendo di estendere il sostegno alle agenzie di stampa regionali che lavorano in almeno due delle quattro lingue nazionali.

Art. 14 Sostegno a organizzazioni e istituzioni

I Cantoni accolgono favorevolmente l’orientamento strategico del sostegno alle organizzazioni e alle istituzioni che si adoperano a favore della comprensione reciproca. L’UDC è l’unica a muovere critiche di fondo al sostegno (già previsto per legge), in particolare per motivi finanziari. Dal suo punto di vista, promuovere il plurilinguismo in Svizzera spetta soprattutto alla scuola e non ad altre organizzazioni e istituzioni.

Le modifiche di revisione totale della disposizione proposte vengono commentate principalmente dalle organizzazioni linguistiche. I seguenti punti vengono menzionati più volte:

- Attività meritevoli di sostegno (cpv. 1): varie organizzazioni linguistiche temono che concentrarsi su due aree di attività (sensibilizzazione e creazione di reti), come dichiarato dal Consiglio federale nel messaggio sulla cultura 2021–2024, sia troppo restrittivo e possa indurre le organizzazioni a rinunciare a determinate attività non più sostenute, come la promozione della produzione letteraria (FH, IP Italianità / DTI, LR). In particolare per quanto riguarda la sensibilizzazione, le misure non dovrebbero limitarsi soltanto alla pratica del plurilinguismo, ma comprendere anche le attività destinate a rafforzare la sua percezione e valorizzazione (FdB, FH / HL, IP Italianità / DTI).