Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine
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Poiché secondo il Consiglio federale l’iniziativa è sotto certi aspetti troppo incisiva, l’11 agosto 202122 ha proposto di opporre all’iniziativa un controprogetto diretto in cui si sostituisca il divieto di principio dei vettori energetici fossili con un obbligo di riduzione del loro consumo. Esercito, polizia e servizi di salvataggio devono, se necessario, poter utilizzare carburanti fossili per le operazioni di protezione e di soccorso. Per questo motivo, il controprogetto stabilisce in un nuovo articolo costituzionale che la sicurezza del Paese non deve essere compromessa. Inoltre, prevede la possibilità di deroghe nel caso in cui le tecnologie alternative non siano economicamente sostenibili o siano disponibili solo in misura insufficiente. Quale complemento alla sostenibilità sociale, il controprogetto integra nella Costituzione la situazione particolare delle regioni di montagna e periferiche. Queste regioni sono generalmente meno ben servite dai trasporti pubblici. Poiché in Svizzera il potenziale di stoccaggio permanente del CO2 effettivamente realizzabile (ad es. foreste, suoli, stoccaggio del CO2 in giacimenti geologici) è limitato a causa delle condizioni tecniche, economiche, ecologiche e sociali, il controprogetto lascia in sospeso la questione se nel 2050 le emissioni residue dovranno essere compensate mediante pozzi di assorbimento in Svizzera o all’estero.
Le CAPTE intendono contrapporre all’iniziativa popolare un controprogetto indiretto invece di un controprogetto diretto. Il 12 ottobre 2021, la CAPTE-N ha presentato un’iniziativa parlamentare23, cui ha dato seguito il 15 novembre 2021 un’iniziativa della CAPTE-S. La CAPTE-N elaborerà quindi un progetto di legge da sottoporre all’approvazione del Consiglio nazionale durante la sessione estiva 2022, affinché possa essere prorogata di un anno fino all’estate 2023 la scadenza per il trattamento dell’iniziativa popolare. La votazione popolare potrebbe avere luogo al più presto il 12 marzo 2023 o il 18 giugno 2023, sempre che l’iniziativa non venga ritirata. Se il Parlamento dovesse adottare il progetto di legge nella sessione primaverile o estiva del 2023, la votazione popolare avrebbe luogo dopo le elezioni del Consiglio nazionale nel 2023. Poiché nell’anno dell’elezione generale del Consiglio nazionale non si vota in settembre (cfr. art. 2a cpv. 3 dell’ordinanza sui diritti politici24) e, di regola, non è previsto alcun referendum per la data delle votazioni di novembre, la votazione potrebbe aver luogo non prima del 3 marzo 2024, sempre che l’iniziativa non venga ritirata25.
2.3.4 Strategia climatica a lungo termine
Contemporaneamente alla decisione sul saldo netto delle emissioni nette pari a zero entro il 2050, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) di elaborare una corrispondente strategia climatica a lungo termine26. Adottata il 27 gennaio 2021 dal Consiglio federale, la strategia è stata inviata dalla Svizzera alla segreteria della Convenzione delle Nazioni Unite sul clima, in adempimento dell’impegno previsto dall’Accordo di Parigi (art. 4 par. 19).
La strategia climatica a lungo termine illustra come devono andare le emissioni di gas serra nei vari settori entro il 2050. Per prima cosa formula dieci principi strategici che, oltre a essere decisivi per il raggiungimento del saldo delle emissioni nette pari a zero, orienteranno e caratterizzeranno la politica climatica svizzera nei prossimi anni.
1. La Svizzera coglie le possibilità offerte da una transizione coerente verso l’obiettivo di emissioni nette pari a zero.
2. La Svizzera si assume la propria responsabilità in materia di politica climatica.
24 RS 161.11
25 In seguito all’anno di elezioni 2023 il Consiglio federale per prorogherebbe di sei mesi la scadenza per sottoporre a votazione l’iniziativa popolare, purché il Parlamento adotti il progetto di legge nell’ambito della sessione primaverile 2023 o nella sessione estiva 2023 (cfr. art. 75a cpv. 3bis della legge federale sui diritti politici RS 161.1).