Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine
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mediante un supplemento d’imposta sulla benzina e sul diesel. Tutto sommato, la soluzione proposta è più conveniente per i consumatori.
Alla scadenza delle agevolazioni fiscali e quindi della base legale nella legislazione sull’imposizione degli oli minerali, le esigenze ecologiche per i carburanti rinnovabili dovranno essere disciplinate mediante una nuova disposizione nella legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb). Gli standard dovranno ora in gran parte ispirarsi alla normativa dell’UE37 sui carburanti rinnovabili avanzati. I cosiddetti agrocarburanti, ossia carburanti le cui materie prime sono prodotte su superfici coltivate, resteranno vietati in Svizzera in considerazione dell’ampio consenso in merito alle loro problematiche ripercussioni ecologiche e socio-economiche. I requisiti per i carburanti rinnovabili devono essere definiti in modo tale che i carburanti immessi in commercio siano prodotti principalmente da rifiuti e residui di produzione. In tal modo viene garantito il rispetto del principio «piatto – trogolo – serbatoio» e, in una certa misura, anche del «principio a cascata». L’utilizzo a scopo energetico dei residui dei raccolti continuerà a essere possibile, a condizione che non violi il principio «piatto – trogolo – serbatoio». Ritenuto che le preoccupazioni sociali riguardano principalmente la produzione di agrocarburanti (sicurezza alimentare, diritti territoriali), a partire dal 2025 non saranno più prescritti criteri sociali.
3.3.4 Impiego di carburanti per l’aviazione rinnovabili nel trasporto aereo
D’ora in poi, i fornitori di carburanti per l’aviazione saranno obbligati a miscelare una determinata quantità di carburante per l’aviazione rinnovabile quando fanno rifornimento di cherosene in Svizzera. A metà luglio 2021, anche la Commissione europea ha proposto, , nell’ambito dell’iniziativa «ReFuelEU Aviation»38, una quota di miscelazione quale approccio paneuropeo. Al momento non è ancora possibile stimare se, sulla base dell’Accordo bilaterale sul trasporto aereo, la Commissione europea si aspetta che la Svizzera recepisca la normativa UE e in quale misura sussista un margine di manovra per una regolamentazione autonoma. Nel complemento alla legge sul CO2 proposto, la quota di miscelazione è rivolto unicamente ai fornitori di carburanti per l’aviazione che vendono cherosene per il rifornimento degli aerei negli aeroporti e non agli operatori di aeromobili. Grazie al numero limitato di fornitori, questa soluzione presenta il vantaggio di una gestione efficiente e comprende, diversamente dalla proposta discussa nell’UE, la quantità complessiva di cherosene acquistato per il rifornimento in Svizzera, a prescindere dalle dimensioni dell’aeroporto o dell’aerodromo.
L’ammontare delle quote di miscelazione sarà stabilito a livello di ordinanza. Il Consiglio federale si orienta alle prescrizioni dell’UE e può prevedere, oltre alle energie rinnovabili, anche una quota minima di carburanti per l’aviazione sintetici rinnovabili. L’obiettivo della quota di miscelazione è la creazione di un mercato stabile, che garantisca la fabbricazione e la disponibilità di carburanti sintetici rinnovabili. La miscelazione proposta dalla Commissione europea nel pacchetto «Fit for 55» è strutturata sull’arco di periodi di cinque anni come segue:
2025 2030 2035 2040 20452050
Quota di miscelazione 2% 5% 20% 32% 38% 63% UE
Quota di fonti non bio- 0% 0,7% 5% 8% 11% 28% gene
Tabella 2: quote di miscelazione proposte dalla Commissione europea
37 Direttiva (UE) 2018/2001
38 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12303-Carburanti-sostenibili-per-laviazione-Re- FuelEU-Aviation_it