Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 60 pagine

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2025 si dovrà garantire che vengano attestate solo le riduzioni delle emissioni effettivamente conseguite e fornite in aggiunta al «business as usual». Sono ammessi anche progetti geologici e biologici di pozzi di carbonio che stoccano CO2 per un lungo periodo.

3.3.6 Provvedimenti nel settore del traffico pesante

Con l’esenzione dei veicoli elettrici e a idrogeno destinati al traffico pesante dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) si punta ad accelerare lo sviluppo e a estendere l’impiego di questi veicoli nel trasporto delle merci su strada. Stabilendo un’esenzione limitata fino al 2030, si intende garantire a tutti gli attori (industria automobilistica, importatori, imprese di trasporto ecc.) certezza del diritto e della pianificazione per gli estesi investimenti necessari.

Attualmente l’esenzione dalla TTPCP è disciplinata nell’ordinanza sul traffico pesante (OTTP)41 che si applica a tempo indeterminato e comprende i veicoli a propulsione elettrica, che nella pratica comprendono anche i veicoli a pila combustibile. Questa esenzione sarà d’ora in poi disciplinata dalla legge sul traffico pesante (LTTP)42 a tempo determinato, fino al 2030. Sono esplicitamente esentati i veicoli a propulsione elettrica che utilizzano come fonte di energia l’elettricità o l’idrogeno.

Il limite temporale è conforme al principio che i costi non coperti sono a carico di «chi inquina paga» (art. 1 LTTP): assoggettando nuovamente questi veicoli alla TTPCP al termine della fase di esenzione, che mira soprattutto a incentivare l’impiego di nuove tecnologie di propulsione, i costi non coperti possono in linea di principio di nuovo essere imputati.

A lungo termine, il Consiglio federale prevede un’ulteriore ampio sviluppo della TTPCP e intende sottoporre al Parlamento, entro al più tardi il 2025, un relativo progetto che traccerà il quadro per l’impostazione della TTPCP per tutti i veicoli del traffico pesante. Il declassamento degli automezzi pesanti di determinate norme di emissione EURO continua ad essere possibile in applicazione dell’articolo 8 capoverso 1 lettera c LTTP e nell’ambito delle disposizioni applicabili dell’accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e su ferrovia43 e non richiede una modifica della legge.

3.4 Provvedimenti nel settore del trasporto pubblico

3.4.1 Trasporto ferroviario transfrontaliero di persone a lunga distanza

Per la messa a disposizione di nuove offerte per il trasporto ferroviario transfrontaliero di persone a lunga distanza, anche di treni notturni, saranno accordati alle imprese del trasporto pubblico (TP) aiuti finanziari fino a fine 2030. Poiché il miglioramento dei collegamenti ferroviari internazionali è un’alternativa ai voli a corto raggio, le sovvenzioni sono finanziate con i proventi della vendita all’asta di diritti di emissione dell’aviazione e ammontano a un massimo di 30 milioni di franchi svizzeri all’anno. Il pacchetto «Fit for 55» della Commissione europea prevede che la cessione gratuita sia progressivamente ridotta e abrogata a partire dal 2027. Se la Svizzera ne seguisse l’esempio, l’importo massimo possibile sarebbe raggiunto probabilmente già nel 2025.

Gli aiuti finanziari devono essere strutturati in modo tale che i mezzi siano impiegati nel modo più efficiente possibile alla luce degli obiettivi e dello scopo della legge sul CO2. Nell’attuazione, per le linee di trasporto internazionali occorre pertanto tenere conto del loro potenziale di riduzione delle emissioni di gas serra. L’accento è posto sui collegamenti not-

41 RS 641.811 Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, articolo 3 capoverso 1 lettera j

42 RS 641.81 Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

43 RS 0.740.72; Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia